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Tuttosport- Ultras Inter e Milan, la Figc ha aperto l'inchiesta: cosa rischiano Calhanoglu, Calabria, Inzaghi e i club
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RAPPORTI CON GLI ULTRAS - Sotto la lente d'ingrandimento, come riportato da Tuttosport, c'è per la Giustizia Sportiva, il rapporto o i rapporti che i tesserati dei due club, siano essi dirigenti o giocatori, possono aver avuto con gli esponenti delle due tifoserie. Rapporti diretti che sono vietati dalle norme del codice di giustizia sportiva e che potrebbero portare a dei deferimenti nel corso dell'indagione.
I NOMI - Finora i nomi usciti dai fascicoli dell'indagine dell'inchiesta penale, oltre ovviamente a quelli dei due club, ci sono quelli del vice-presidente dell'Inter Javier Zanetti, dell'allenatore nerazzurro Simone Inzaghi, del centrocampista turco Hakan Calhanoglu, del terzino e capitano del Milan, Davide Calabria e dell'ex-difensore interista, oggi al PSG, Milan Skriniar. Tutti loro non sono indagati dalla procura di Milano, ma sono stati solo ascoltati come persone informate sui fatti.
ARTICOLO 25 - Per la Giustizia Sportiva, invece, il discorso può essere diverso perché questo genere di comportamenti è in realtà ben regolamentato. L’articolo 25 del Codice di giustizia sportiva della Figc, denominato "Prevenzione di fatti violenti", vieta infatti espressamente i rapporti con gli ultrà.
COSA RISCHIANO I CLUB, LA REGOLA - "Alla società è fatto divieto di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione e al mantenimento di gruppi organizzati e non organizzati di propri sostenitori, salvo quanto previsto dalla legislazione statale vigente. Per tale violazione si applica la sanzione dell’ammenda nelle seguenti misure: da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie A; da euro 6.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie B; da euro 3.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie C. Nei casi di recidiva è imposto l’obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse.
COSA RISCHIANO I TESSERATI, LA REGOLA - "Ai tesserati è fatto divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società. Dette convenzioni, stipulate secondo le condizioni previste dall'art. 8 del D.L. n. 8/2007 convertito in legge con la L. n. 41/2007, devono essere validate dalla Federazione. In ogni caso tali rapporti devono essere autorizzati dal delegato della società ai rapporti con la tifoseria. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 9 del CGS.
LE POSSIBILI SANZIONI. LA REGOLA - Tutto si rifa quindi all'Articolo 9 che in merito alle sanzioni dà possibili alternative in base alla gravià: "
- a) ammonizione;
- b) ammonizione con diffida;
- c) ammenda;
- d) ammenda con diffida;
- e) squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità, la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara
- f) squalifica a tempo determinato in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
- g) divieto temporaneo di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
- h) inibizione temporanea a svolgere attività in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società in ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro. I soggetti colpiti da tale inibizione possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione viene scontata, attività amministrativa nell'ambito delle proprie società nonché partecipare e rappresentare, anche con l'esercizio del diritto di voto, la propria società nelle assemblee della lega di competenza relativamente a questioni di natura patrimoniale poste all'ordine del giorno della assemblea. La sanzione della inibizione non può superare la durata di cinque anni. Gli organi della giustizia sportiva che applichino tale sanzione nel massimo edittale e valutino l'infrazione commessa di particolare gravità, possono disporre, altresì, la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.
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finira tutto a tarallucci e vino. come sempre a tangentopoli