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JUVE, ECCO LE MOTIVAZIONI DEL -15: 'Alterazione del risultato sportivo. Illecito grave, ripetuto e prolungato'
'MOLE DI PROVE IMPRESSIONANTE' - Per la Corte d'Appello ci sono dei nuovi fatti a supportare la tesi della Procura sulla riapertura del processo, nelle motivazioni si legge: "È indiscutibile che il quadro fattuale determinato dalla documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica di Torino alla Procura federale, e da questa riversata a sostegno della revocazione, non era conosciuto dalla Corte federale al momento della decisione revocata e, ove conosciuto, avrebbe determinato per certo una diversa decisione. Esattamente secondo quanto previsto dall’art. 63, comma 1, lett. d), CGS. E si tratta di un quadro fattuale sostenuto da una impressionante mole di documentazione probatori". La conclusione è quindi categorica: "I bilanci della FC Juventus S.p.A. (cui Consob si riferisce) semplicemente non sono attendibili".
AUMENTO DI SANZIONE - La Caf spiega anche l'aumento della sanzione, passando dal -9 della richiesta al -15 della sentenza: "Tenuto allora conto dei precedenti che hanno riguardato alterazioni contabili protratte per più esercizi ovvero di rilevanti dimensioni ed intensità (che in passato hanno portato a penalizzazioni di valore oscillante ma, in taluni casi, anche significative), si ritiene necessario rideterminare la sanzione rispetto alle richieste della Procura federale".
MANIPOLAZIONE - La Corte ritiene che la Juve abbia commesso illecito, "vista la documentazione proveniente dai dirigenti del club con valenza confessoria e dai relativi manoscritti, le intercettazioni inequivoche e le ulteriori evidenze relative a interventi di nascondimento di documentazione o addirittura manipolatori delle fatture".
'SISTEMA FRAUDOLENTO IN PARTENZA' - I giudici sono stati perentori nelle considerazioni, parlando di sistema fraudolento in partenza: "Ma oggi è esattamente un tale quadro fattuale ad essere radicalmente mutato. Il fatto nuovo che prima non era noto è proprio l’avvenuto disvelamento della intenzionalità sottostante all’alterazione delle operazioni di trasferimento e dei relativi valori. Il fatto nuovo - come è stato efficacemente sottolineato dalla Procura federale - è l’assenza di un qualunque metodo di valutazione delle operazioni di scambio e, invece, la presenza di un sistema fraudolento in partenza (quanto meno sul piano sportivo) che la Corte federale non aveva potuto conoscere e alla luce del quale la decisione deve essere diversa da quella qui revocata".
'TUTTI SAPEVANO' - Alla Juve tutti sapevano, lo sostiene la Caf nelle motivazioni: "Semmai, con una aggravante distintiva rispetto a qualunque precedente: proprio con specifico riguardo alla FC Juventus S.p.A., colpisce la pervasività ad ogni livello della consapevolezza della artificiosità del modus operandi della società stessa. Dal direttore sportivo di allora (Paratici) all’allora dirigente suo immediato collaboratore (Cherubini). Dal presidente del consiglio di amministrazione (Agnelli) a tutto il consiglio stesso (citato come consapevole dal medesimo Agnelli). Sino ancora all’azionista di riferimento e all’amministratore delegato (Arrivabene) e ancora passando per tutti i principali dirigenti, inclusi quelli aventi competenza finanziaria e legale. In alcuni casi, con una consapevolezza a tutto tondo dell’artificiosità delle operazioni condotte. In altri casi, con una consapevolezza più superficiale o magari persino di buona fede (ci si riferisce anche all’allenatore della squadra), ma comunque in grado di far dire che tutti fossero direttamente o indirettamente coscienti di una condizione ormai fuori controllo".
'A PENNA' - La Caf aggiunge: "Diventano rilevanti le operazioni di nascondimento operate da alcuni dirigenti della Juventus che si sono spinte sino ad intervenire correggendo 'a penna' le fatture ricevute dalla controparte per non far emergere la natura permutativa dell’operazione compiuta (evidenze contenute nel file n. 733488 trasmesso alla Procura federale dalla Procura della Repubblica di Torino)".
LIBRO NERO - Elencate poi le circostanze più gravi secondo la Corte, in particolare il famoso 'libro nero' di Fabio Paratici: "Costituisce un elemento oggettivo non equivocabile. Tanto più tenuto conto della circostanza (e vi si tornerà oltre più diffusamente) che scopo del processo sportivo non è, evidentemente, inferire la consumazione di eventuali fattispecie di illecito a carattere penalistico. Oggetto di giudizio è solo la violazione delle norme sportive: nello specifico, dell’art. 4, comma 1 e dell’art. 31, comma 1. Rilevantissime sono poi le intercettazioni telefoniche o ambientali (e le acquisizioni documentali) citate dalla Procura federale".
Qui il testo integrale delle motivazioni
PROSSIMI PASSI - Nelle prossime ore la Juve presenterà ricorso al Collegio di garanzia dello sport presso il Coni, per un pronunciamento sulla legittimità della sentenza, se vi siano violazioni dei diritti della difesa o vizi di forma o conclamate interpretazioni devianti del Codice di giustizia sportiva.