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    Giudice Torsello: 'Plusvalenze Juve? Tempestività e non certezza assoluta. Violare lealtà sportiva è oltre gli illeciti'

    Giudice Torsello: 'Plusvalenze Juve? Tempestività e non certezza assoluta. Violare lealtà sportiva è oltre gli illeciti'

    Il giudice Mario Luigi Torsello, uno dei giudici della Corte d'appello federale che ha giudicato la Juventus sul caso plusvalenze, ha preso parola nel corso di un evento presso l'università del Salento.

    NON COMMENTO LA SENTENZA - "Dico innanzitutto che non voglio parlare nello specifico del caso delle plusvalenze. Un giudice parla con le sentenze e non le commenta, parleremo a livello generale"

    LEGGI NEGOZIALI - "Bisogna prendere atto della natura negoziale delle norme che disciplinano la giustizia sportiva (caratteri privatistici e contrattuali, non autoritativi) che è un effetto dell'accettazione dei regolamenti federali come atto spontaneo di adesione alla comunità sportiva. L’interessato accetta la soggezione agli organi interni di giustizia".

    VINCOLO DI GIUSTIZIA - "Accanto a questo vi è il vincolo di giustizia, che fonda l’autonomia dell’ordinamento sportivo sia per la competenza del giudice che per garantire la rapidità delle controversie. Tale vincolo non è contrario alla Costituzione perché consente alle parti di scegliere altri soggetti Come arbitri per le controversie. Bisogna distinguere la rilevanza interna da quella esterna, competenze giurisdizionali statali e interne sportive".

    LA GIUSTIZIA SPORTIVA È AUTONOMA - "La Corte Costituzionale ha affermato la natura originaria e autonoma dell’ordinamento sportivo ed è espressivo dei privati e dei corpi sociali che perseguono scopi sociali. L’autonomia sarebbe quindi fondata sul principio di sussidiarietà evocata dalla costituzione. La sussidiarietà può abilitare i privati ad essere fonte del diritto".

    TEMPESTIVITÀ - "Specificità giustizia sportiva: il codice di giustizia sportiva si adegua ai principi processuali generali, ma non come automatica trasposizione di questi istituti altrimenti perderebbe di peculiarità, come tempestività e speditezza coessenziali alla giustizia sportiva in quanto i processi devono essere veloci e immediati (certezza ai campionati, mercati atleti, agli appassionati).

    TEMPI RISPETTATI - "Principio della perentorietà: il termine perentorio dell’azione disciplinare e della decisione. In tema Juventus il giudizio è concluso in 60 giorni e la pubblicazione della decisione in 10 giorni".

    CERTEZZA ASSOLUTA E LEALTA' - "Tempestività pervade gli istituti ordinari: la certezza assoluta comporterebbe un rallentamento del procedimento sportivo, diversamente da quanto prevede il principio di tempestività. Il fine principale del giudice sportivo è quello di affermare i principi di lealtà e trasparenza e quindi gli organi devono considerare meno stringenti le regole formali rispetto a quelli sostanziali che incarnano questi valori".

    PRINCIPI CARDINE - "I nostri principi sono lealtà, probità e correttezza: al giudice va il potere di individuazione e punizione dei fatti in essere. I giudici sportivi possono riempire di contenuti questa clausola in bianco configurando come violazione del principio di lealtà e correttezza una condotta che non risulta autonomamente come fattispecie di illecito disciplinare. Questo istituto si spiega in chiave privatistica in virtù della volontà contrattuale degli associati". 

    INTERESSI COLLETTIVI -
    "Rispetto al contrasto di determinatezza ex art 25 Cost, il richiamo non è decisivo perché qui non si tratta di tutela di interessi della vita di primaria importanza, ma interessi collettivi propri degli appartenenti all’ordinamento settoriale. Questa è una scelta di politica normativa per una più rapida giustizia sostanziale".

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