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Cori razzisti contro Lukaku, chiusa per un turno la curva della Juventus. Sarà il 23 aprile contro il Napoli
LEGGI QUI Le decisioni del Giudice Sportivo su ammoniti ed espulsi
Gara Soc. JUVENTUS - Soc. INTERNAZIONALE
Il Giudice sportivo, considerato che, come segnalato dal rapporto dei collaboratori della Procura federale, i sostenitori della Soc. Juventus occupanti il primo anello del settore denominato “Tribuna Sud” levavano, al 35° ed al 49° del secondo tempo, beceri e insultanti cori e grida di discriminazione razziale nei confronti del calciatore della Soc. Internazionale Lukaku Bolingoli Romelu.
Considerato, altresì, che nel suddetto rapporto, i collaboratori della Procura federale dichiaravano che tali gravi manifestazioni di discriminazione raziale, percepite da tutti e tre i rappresentanti della Procura federale dislocati nelle varie parti dell’impianto, provenivano dalla maggioranza dei 5.034 occupanti il predetto settore (primo anello del settore denominato “Tribuna Sud”); ritenuto che, in ragione della gravità, della dimensione e della percezione reale del fenomeno nonché della ripetitività del medesimo, i predetti comportamenti assumono rilevanza disciplinare a norma dell’art. 28, nn. 1 e 4, CGS;
PER QUESTO MOTIVO
Delibera di sanzionare la Soc. Juventus con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Tribuna Sud”, primo anello, privo di spettatori.
SOCIETA'
Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato diversi fumogeni sul terreno di giuoco, alcuni dei quali, al primo del primo tempo, costringevano l'Arbitro ad interrompere la gara per circa due minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, al 12° del secondo tempo, lanciato due fumogeni sul terreno di giuoco che costringevano l'Arbitro ad interrompere la gara per circa trenta secondi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, al 49° del secondo tempo, lanciato due oggetti sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.