Calciomercato.com

  • Getty Images
    Serie A: le decisioni del Giudice Sportivo

    Serie A: le decisioni del Giudice Sportivo

    Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 15esima giornata di Serie A.


    CALCIATORI SQUALIFICATI 
    SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA


    D'AMBROSIO Danilo (Internazionale): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

    MIGLIACCIO Giulio (Atalanta): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

    PEPE Simone (Chievo Verona): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo.

    DA SILVA DALBELO Felipe Dias (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

    DA SILVA PERES Bruno (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

    DOS SANTOS Mauricio (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

    HALLFREDSSON Emil (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

    LARANGEIRA Danilo (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

    MASINA Adam (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).


    AMMENDE A SOCIETA'

    Ammenda di € 20.000,00 con diffida : alla Soc. FROSINONE per avere suoi sostenitori, dal 40° del secondo tempo fino al termine della gara, colpito con numerosi sputi al capo ed alle spalle un Assistente; sanzione attenuata ex art. 14 in relazione all'art. 13 comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

    Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, al termine del secondo tempo, intonato un coro insultante espressivo di discriminazione per origine territoriale; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

    Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. ROMA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere un componente della panchina, nel corso del primo tempo, fatto uso reiteratamente di una apparecchiatura rice-trasmittente; (regola n. 4 del Regolamento del giuoco del calcio); infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale; con recidiva specifica reiterata.

    ALLENATORI

    AMMONIZIONE CON DIFFIDA


    SARRI Maurizio (Napoli): per avere, al termine della gara, nel recinto di giuoco, rivolgendosi al Quarto Ufficiale, espresso una valutazione irriguardosa sull'operato arbitrale.

    Altre Notizie