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    Giudice Sportivo: Ranieri salta la prima della Serie A 2024/25, le decisioni

    Giudice Sportivo: Ranieri salta la prima della Serie A 2024/25, le decisioni

    Multe per Fiorentina e Atalanta e un giocatore che salterà per squalifica la prima partita del prossimo campionato.

    Il Giudice Sportivo ha reso note le ultime decisioni dopo il recupero tra le due squadre (29esima giornata) che ha fatto calare definitivamente il sipario sulla Serie A 2023/24.

    LE DECISIONI - Per la squadra viola e quella bergamasca due sanzioni economiche rispettivamente da 5mila e 2mila euro.

    Il difensore della Fiorentina Luca Ranieri, invece, paga caro il cartellino giallo rimediato: era diffidato e salterà per squalifica la gara d'apertura del prossimo campionato.

    IL COMUNICATO

    B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

    Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 3 giugno 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

    N. 109

    SERIE A TIM 
                                                                                           

    Gara del 2 giugno 2024 - Recupero decima giornata ritorno                                                                                

    In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

    a) SOCIETA'

    Il Giudice sportivo,

    premesso che in occasione della gara di recupero della decima giornata ritorno i sostenitori delle Società Atalanta e Fiorentina hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

    considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, 
    delibera,

    salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.


    Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco quattro fumogeni e due accendini, e nel recinto di giuoco due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

    Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

    b) CALCIATORI

    CALCIATORI NON ESPULSI

    SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

    RANIERI Luca (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quattordicesima sanzione).

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