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Giudice Sportivo: Ranieri salta la prima della Serie A 2024/25, le decisioni
Il Giudice Sportivo ha reso note le ultime decisioni dopo il recupero tra le due squadre (29esima giornata) che ha fatto calare definitivamente il sipario sulla Serie A 2023/24.
LE DECISIONI - Per la squadra viola e quella bergamasca due sanzioni economiche rispettivamente da 5mila e 2mila euro.
Il difensore della Fiorentina Luca Ranieri, invece, paga caro il cartellino giallo rimediato: era diffidato e salterà per squalifica la gara d'apertura del prossimo campionato.
IL COMUNICATO
B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 3 giugno 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
N. 109
SERIE A TIM
Gara del 2 giugno 2024 - Recupero decima giornata ritorno
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:
a) SOCIETA'
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione della gara di recupero della decima giornata ritorno i sostenitori delle Società Atalanta e Fiorentina hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera,
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco quattro fumogeni e due accendini, e nel recinto di giuoco due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
b) CALCIATORI
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
RANIERI Luca (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quattordicesima sanzione).