Vivo x lei: Lotito, piange il telefono. Iodice l'ha fatto per giusta causa
circa la telefonata fra Lotito e Iodice, con riferimento alla rivelazione del contenuto di essa molti nostri soci e, in generale, molti tifosi ci hanno chiesto chiarimenti.
Da più parti si è affacciata l’ipotesi che tale rivelazione sia penalmente illecita e in violazione del diritto alla privacy, oltreché censurabile sul piano etico-morale.
Dal punto di vista della illiceità-liceità penale, occorre, a mio avviso, tenere presente, oltreché l’art. 51 del Codice Penale. , il cui primo comma esclude la punibilità, in caso di esercizio di un diritto, l’art. 616. Quest’ultimo prevede e sanziona come reato la cognizione da parte di chiunque del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero la sottrazione o distrazione, al fine di prendere o di fare ad altri prendere cognizione, di una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero di distruzione o soppressione di tale corrispondenza.
E’, altresì, prevista e sanzionata come reato la rivelazione, in tutto o in parte, senza giusta causa, del contenuto della corrispondenza, dovendosi intendere per tale, oltre a quella epistolare, quella telefonica.
Ne deriva che non può essere considerata e sanzionata come reato la rivelazione di corrispondenza telefonica da parte di uno dei corrispondenti, sorretta da giusta causa. Secondo la Cassazione (sentenza n. 18908 del 13 maggio 2011) , infatti, è sempre lecita la registrazione di un colloquio telefonico all’interno dell’abitazione del soggetto registrante oppure in qualsiasi luogo di pertinenza dello stesso, poichè, in questo caso, chi dialoga accetta il rischio che la conversazione possa essere registrata.
Peraltro, la registrazione fatta da un privato non costituisce intercettazione, in quanto quest’ultima attiene alla captazione di colloqui fatta da soggetti estranei alla partecipazione ai colloqui stessi.
Dal punto di vista di eventuale violazione del diritto alla privacy, occorre precisare che la diffusione da parte di uno dei partecipanti a corrispondenza telefonica, registrata dal suddetto partecipante , non lede tale diritto, se, come specificato dal secondo comma dell’art. 616, tale diffusione è sorretta da una giusta causa, come quella di tutelare un proprio o un altrui diritto. Giusta causa che, secondo consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità, il giudice, di volta in volta, deve determinare, affidandosi ad un concetto globale di giustizia, avuto riguardo alla liceità sotto un profilo, non solo giuridico, ma anche etico e sociale, dei motivi che inducono alla rivelazione ed alla diffusione dei contenuti di corrispondenza epistolare o telefonica.
Tanto più, poi, il diritto alla riservatezza di comunicazioni private risulta affievolito o del tutto escluso quando la divulgazione delle comunicazioni sia pertinente ad un interesse pubblico lato sensu : quale può essere indubbiamente quello attinente alla lealtà e correttezza di competizioni sportive, nel rispetto dei valori, principi e doveri, fondanti ed essenziali, dell’ordinamento sportivo, quali quelli, per l’appunto, di correttezza, lealtà, probità, moralità ed autorevolezza. Aggiungasi che il diritto alla riservatezza di comunicazioni private risulta, a maggior ragione, affievolito o del tutto escluso, allorchè tali comunicazioni riguardino un homo publicus : un soggetto, cioè, nei cui confronti , alla luce della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo, deve sussistere ed essere garantita la più ampia e piena disclosure possibile, essendo fondato il cuore del concetto di società democratica su una opinione pubblica consapevole.
La precauzione della registrazione e rivelazione della telefonata in oggetto sarebbe ancor più comprensibile e giustificata perché sorretta da giusta causa, ove rispondesse al vero, così come asserito dal Direttore Generale dell’Ischia Calcio, Jodice, il fatto di precedenti, ripetute telefonate del dr. Lotito dai contenuti e dai toni, direttamente o indirettamente, esplicitamente o implicitamente o allusivamente, intimidatori. A questo proposito ( cfr. Cassazione, Sezione V penale, sentenza n. 9848 dell’ 1 marzo 2013), la connotazione di una condotta come minacciosa e la sua idoneità ad integrare l’elemento strutturale del delitto di estorsione vanno valutate in relazione a concrete circostanze oggettive, quali la personalità sopraffattrice dell’agente, le circostanze ambientali in cui lo stesso opera, l’ingiustizia della pretesa, le particolari condizioni soggettive della vittima, vista come persona di normale impressionabilità, l’idoneità della condotta a determinare nell’uomo medio una coazione della libertà di autodeterminazione, a nulla rilevando che si verifichi una effettiva intimidazione del soggetto passivo. Aspetti, tutti quelli sin qui enunciati, che rivestono ancor più delicatezza e criticità nell’ambito dell’ordinamento sportivo e degli appartenenti a quest’ultimo.
Un ordinamento che obbliga chi vi appartiene a comportarsi secondo principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva e che obbliga i suddetti appartenenti di informare, senza indugio, la Procura federale della FIGC di atti, di cui siano venuti a conoscenza in qualunque modo, diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica. Atti che possono configurare, oltreché il reato di frode sportiva, l’illecito disciplinare sportivo, che prescinde sia dall’accettazione di proposte alterative sia dal realizzarsi dell’evento cui l’atto è preordinato, costituendo, dunque, l’illecito sportivo una fattispecie di attentato di pura condotta a consumazione anticipata.
D’altronde, il discrimine tra illecito sportivo e comportamento antisportivo ( violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza), può risultare spesso molto labile e sottile, ben potendo uno stesso fatto, a seconda di come venga interpretato e valutato, ricadere nell’una o nell’altra fattispecie ( cfr. “L’illecito sportivo nella giurisprudenza federale”, Mauro Sferrazza, Avvocato, componente della Corte di Giustizia Federale, in “ Rivista di Diritto ed Economia dello Sport”, Vol. VII, Fasc.3, 2011). E’ comprensibile e giustificabile, quindi, poiché rispodente a criteri di prudenza e di tuziorismo, che un tesserato il quale, nel corso di una conversazione telefonica con un altro tesserato, venga a conoscenza da parte di quest’ultimo del compimento o dell’intenzione di compiere atti aventi, sia pur soltanto un mero fumus, di comportamenti riconducibili all’illecito sportivo, lo denunci immediatamente alla Procura federale, oltreché all’opinione pubblica, senza potersi pretendere che il denunciante stabilisca preventivamente se, in effetti, si sia in presenza di un illecito reale o verosimile ( ibidem, op. citata). Se applichiamo i principi di cui sopra ai contenuti della telefonata in oggetto, non può negarsi, a mio avviso, che, volendosi attenere a criteri prudenziali e tuzioristici, l’affermazione “ Ho detto ad Abodi se mi porti su il Carpi, se viene il Frosinone o il Latina poi chi li compra i diritti TV? “ ,sia per il suo tenore letterale ( “ Se mi porti”), sia per la qualità del dr. Abodi , Presidente della Lega Calcio di Serie B, quella in cui il Carpi ed il Frosinone occupano attualmente una posizione di classifica che ne rende possibile la loro promozione in Serie A, sia per le qualità del dr. Lotito, Consigliere e membro del Comitato di Presidenza, nonché riconosciuto ed autoproclamatosi “ uomo forte” della FIGC, generatore e dispensatore di risorse economiche e di cariche nel mondo del calcio, sia tale da poter aver ragionevolmente ingenerato nel Direttore Generale dell’Ischia Calcio che vi sia stato, quantomeno, il fumus di un eventuale illecito sportivo, con l’obbligo di immediata denuncia di quest’ultimo alla Procura federale, oltreché all’opinione pubblica, essendo la registrazione e diffusione della telefonata con il dr. Lotito volta a comprovare l’autenticità e genuinità di ciò che a Jodice veniva riferito. In ordine all’utilizzabilità in un procedimento disciplinare sportivo di tale registrazione e di registrazioni analoghe non si pongono, a mio parere, problemi.
La registrazione, infatti, come si è visto, non consiste in una intercettazione, non essendo stata, in questo caso, captata una conversazione tra persone diverse da quelle che stavano conversando e la giurisprudenza degli Organi di giustizia sportiva ritiene di poter utilizzare prove, ancorchè inutilizzabili nel procedimento penale - e la registrazione di cui trattasi lo è – quali, per esempio, intercettazioni telefoniche non regolarmente acquisite, tenuto conto che, nel caso che ci occupa, come in precedenza detto, non si può neppure parlare di una intercettazione. Oltre al deferimento per l’ipotesi di illecito sportivo o di violazione dei doveri ed obblighi generali di comportamento secondo i principi di lealtà, correttezza e probità, v’è il rischio per il dr. Lotito anche di deferimento per dichiarazioni lesive, avendo egli dato pubblicamente dello jettatore al Direttore Generale dell’Ischia Calcio ( “Jodice ?Porta sfiga” ).
Per concludere, quanto al fatto che la partecipazione di alcune squadre di calcio ai Campionati maggiori potrebbe incidere in negativo sulla compravendita dei diritti televisivi, osservo che il Parlamento Europeo, con risoluzione del marzo 2007, aveva ricordato che lo sport “ Non funziona come un settore normale dell’economia, non potendo operare alle stesse condizioni di mercato degli altri settori economici, a causa dell’interdipendenza tra gli avversari in campo sportivo” . Interdipendenza che, invece, sembrerebbe voler essere disconosciuta e denegata dal dr. Lotito a favore di una concezione che vede nello sport, più specificamente nel calcio, un settore esclusivamente o prevalentemente economico.
Avv. Massimo Rossetti
Responsabile area legale Federsupporter
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Caro Avvocato Rossetti,
grazie per la sua puntuale e precisa delucidazione sui risvolti legali della diffusione della telefonata fra Iodice e Lotito. In questo inarrivabile Paese, il problema non è l'insopportabile sostanza delle parole del consigliere federale addetto alle riforme. No, il coro dei reggicoda che si sono affannati a difendere l'uomo secondo il quale "Beretta conta zero", "Abodi è un cretino", "Carpi, Frosinone e Latina in serie A non valgono un c...", indica la luna, ma guarda al dito che indica la luna. Secondo alcuni sepolcri imbiancati, il fatto gravissimo è la pubblicazione del testo della telefonata (e crediamo non sia l'unica in possesso di Iodice). Ma il giochino non funziona. S'è mosso persino il procuratore federale aprendo due fascicoli su Lotito. Wow!
x.j.