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UFFICIALE: per il Palermo una partita a porte chiuse
Di seguito il dispositivo del Giudice Sportivo:
Gara Soc. PALERMO – Soc. LAZIO
Il Giudice Sportivo,
letti il referto arbitrale e la relazione dei collaboratori della Procura federale ed esaminate le immagini televisive segnalate dalla Procura federale ex art. 35, n. 2.2 CGS;
considerato che, nel corso della gara, i sostenitori della società rosa-nera hanno effettuato nel recinto e sul terreno di giuoco un nutrito lancio di petardi (14) , bengala (4) e fumogeni (2) ed oggetti di varia natura (seggiolini, rubinetteria ed altri oggetti contundenti), provocando in tal modo la sospensione della gara al 24° del primo tempo (per circa un minuto) e al 14° del secondo tempo (per circa quattro minuti);
rilevato che, in particolare, un petardo è esploso a brevissima distanza da due calciatori, con concreta esposizione a pericolo della loro incolumità, ed altri petardi sono esplosi in prossimità degli arbitri addizionali;
valutata la particolare gravità del comportamento tenuto dai sostenitori della Società rosa-nera;
visti gli artt. 14, n. 2 e 18 lett. b) CGS;
P.Q.M.
delibera di sanzionare la Soc. Palermo con l’obbligo di disputare una gara a porte chiuse.