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Bomba carta, chiusa per 2 giornate la Curva Sud: ufficiale il ricorso della Juve
19.30 IL COMUNICATO - Ecco quanto apparso sul sito ufficiale della Juventus, in merito alla decisione del Giudice Sportivo: "Juventus Football Club ribadisce la sua ferma e completa condanna di ogni gesto di violenza commesso all'interno e al di fuori degli stadi, come già pubblicamente affermato nel comunicato di domenica 26 aprile. La società, tuttavia, desidera far rilevare le enormi incongruenze che hanno portato alle decisioni odierne del giudice sportivo. I dispositivi di sicurezza e le telecamere dello Stadio Olimpico di Torino a disposizione delle Forze dell'Ordine non hanno, allo stato attuale, permesso di individuare il o i materiali autori dell'atto deliquenziale. Tale circostanza ripropone l'urgenza di dotare ogni impianto sportivo di sistemi di controllo all'avanguardia, per evitare di giungere alla paradossale vicenda odierna: in assenza del responsabile materiale si punisce, oltremodo, il responsabile, o peggio il presunto responsabile, oggettivo.
Il comunicato del Giudice Sportivo fa leva, in premessa, sulla comunicazione odierna dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive alla Procura Federale. Entro tale comunicazione si parla di artifizio "credibilmente lanciato dalla zona superiore del settore ospiti". Appena due righe dopo il Giudice dice: "sgombrato il campo da ogni ragionevole dubbio". La contraddizione è evidente.
Il settore ospiti dello stadio Olimpico di Torino ospitava circa 1400 tifosi juventini, mentre il settore denominato Tribuna Sud dello Juventus Stadium è normalmente occupato da circa 9800 persone. Ancora una volta si colpisce una folla indiscriminata poiché non si è stati in grado di individuare i reali responsabili e, forse, neppure la reale dinamica dei fatti Nel passato e anche nella fattispecie del derby Torino-Juventus, circostanze analoghe danno luogo a sanzioni differenti.
Riassumendo: gli autori materiali rimangono ignoti, il luogo del misfatto, pur essendo noto, non viene sanzionato, ma si colpisce lo Juventus Stadium e quindi la Juventus, che ne è proprietaria e che, a detta di tutte le autorità, lo ha reso un luogo sicuro sia per quanto concerne la prevenzione sia, a maggior ragione, in termini di eventuale repressione. Juventus Football Club procederà pertanto a ricorso avverso questo provvedimento pur continuando a garantire a tutte le autorità dello Stato e sportive la massima collaborazione per l'individuazione degli autori dell'evento, che rimane in sé intollerabile e degno della massima riprovazione e sanzione morale, penale e sportiva".
E' arrivata la decisione del Giudice Sportivo in merito agli incidenti durante il derby Torino-Juventus: la Curva Sud dello Juventus Stadium resterà chiusa per due gare (con il Cagliari e con il Napoli). Per la società bianconera anche un'emmenda di 50.000 euro, la stessa inflitta anche al Torino.
DI SEGUITO IL COMUNICATO INTEGRALE DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 30 aprile 2015, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
Gara Soc. TORINO – Soc. JUVENTUS del 26 aprile 2016
Il Giudice sportivo,
premesso che:
verso le ore 12.00 del giorno successivo alla gara, i collaboratori della Procura federale trasmettevano a questo Ufficio il rituale rapporto nel quale, tra l’altro, riferivano che, al 1° del primo tempo, dal settore dello Stadio Olimpico occupato dai sostenitori della Società bianco-nera, era stata lanciata una “bomba-carta” nel settore denominato “Curva Primavera”, occupato dai sostenitori della squadra granata, con conseguenze lesive per nove persone, che erano ricorse in “codice verde” alle cure sanitarie presso il Pronto Soccorso di vari nosocomi cittadini;
circa due ore dopo, la Procura federale trasmetteva una comunicazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive nella quale si precisava che erano in corso “accurate indagini per accertare se il petardo esploso con evidenza nel settore granata sia stato lanciato dalla curva juventina ovvero confezionato e fatto esplodere dai tifosi torinisti”;
l’incertezza probatoria rendeva necessaria la richiesta da parte di questo Giudice al Procuratore federale di ulteriori indagini (C.U. n. 215 del 27 aprile 2015);
alle ore 11.11 odierne, la Procura federale trasmetteva l’ulteriore comunicazione in pari data dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive: “la Questura di Torino ha comunicato che le ulteriori attività di carattere sia informativo che investigativo portano a ritenere confermato il quadro originario dell’ipotesi di indagine, ovvero che, in merito al primo artifizio – di maggior potenziale – deflagrato nella curva Primavera prima dell’inizio dell’incontro, lo stessa sia stato credibilmente lanciato dalla zona superiore del settore ospiti, occupato da componenti del tifo ultras della Juventus”.
osserva:
sgombrato il campo da ogni ragionevole dubbio circa la attribuibilità ai tifosi bianco-neri del lancio della “bomba-carta”, la Soc. Juventus deve rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 14, n. 2 CGS per la tale violenta condotta dei propri sostenitori.
La consequenziale sanzione deve necessariamente riflettere la particolare gravità del fatto, un atto delinquenziale per la potenzialità lesiva del materiale esplodente utilizzato, ed appare equa la correlazione ex art. 18, n.1, lettere e), con il settore della Juventus Stadium denominato “Settore Sud” ove, secondo gli accertamenti effettuati dalla Procura federale, sono prevalentemente collocati in occasione delle gare casalinghe i sostenitori bianco-neri presenti nelle circostanze in causa nel “Settore Ospiti” dello Stadio Olimpico. Entrambe le Società devono altresì rispondere per l’ininterrotto e pericoloso lancio nel corso della gara da parte delle proprie tifoserie di innumerevoli bengala, fumogeni e bottiglie nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria.
P.Q.M.
delibera di sanzionare:
- la Soc. Juventus con l’obbligo di disputare due gare con il settore dello Juventus Stadium denominato “Settore Sud” privo di spettatori e con l’ammenda di € 50.000,00;
- la Soc. Torino con l’ammenda di € 50.000,00.