Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo: il Lecce se la cava con 10.000 euro di multa per i petardi di Vicenza
La Lega di Serie B ha reso noti i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo dopo la disputa della 37esima giornata di campionato. C'era grande attesa in particolare per i fatti di Vicenza-Lecce, con l'esplosione di un paio di petardi al 70° del match coi salentini avanti di un gol, la sospensione della gara per una decina di minuti e l'uscita di scena del portiere biancorosso Contini (foto lrvicenza.it). Questo è l'elenco delle decisioni prese in vista dell'ultimo turno della stagione regolare:
a) SOCIETA'
Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciottesima giornata ritorno sostenitori delle Società Cremonese, L.R. Vicenza, Monza, Pisa, Reggina e Ternana hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
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Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno e un petardo che causava una forte detonazione, e un altro fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. TERNANA per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
NWANKWO Simeon Tochukwu (Parma): per avere, al 22° del secondo tempo, dalla panchina, rivolto agli Ufficiali di gara un'espressione irrispettosa; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
SZYMINSKI Przemyslaw M (Frosinone): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CARACCIOLO Antonio (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).
CASTAGNETTI Michele (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione). CIONEK THIAGO Rangel (Reggina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).
KOUAN Oulai Christian (Perugia): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).
OLIVIERI Marco (Perugia): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).
SALVI Alessandro (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
ZANELLATO Niccolo (Spal): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
a) SOCIETA'
Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciottesima giornata ritorno sostenitori delle Società Cremonese, L.R. Vicenza, Monza, Pisa, Reggina e Ternana hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
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Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno e un petardo che causava una forte detonazione, e un altro fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. TERNANA per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
NWANKWO Simeon Tochukwu (Parma): per avere, al 22° del secondo tempo, dalla panchina, rivolto agli Ufficiali di gara un'espressione irrispettosa; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
SZYMINSKI Przemyslaw M (Frosinone): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CARACCIOLO Antonio (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).
CASTAGNETTI Michele (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione). CIONEK THIAGO Rangel (Reggina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).
KOUAN Oulai Christian (Perugia): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).
OLIVIERI Marco (Perugia): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).
SALVI Alessandro (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
ZANELLATO Niccolo (Spal): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).