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  • Serie B: il Giudice Sportivo

    Serie B: il Giudice Sportivo

    SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
    CASCIONE Emmanuel (Cesena): per avere, al 41° del secondo tempo, rivolto all'Arbitro espressioni ingiuriose.

    SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
    BALZANO Antonio (Cagliari): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
    KRAJNC Luka (Cagliari): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.
    MOLINA Salvatore (Cesena): per avere, al 45° del primo tempo, mentre si trovava in terra con un calciatore avversario a seguito di un contrasto di giuoco, poggiato la mano sul capo dello stesso spingendolo verso il terreno di giuoco; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
    RAMOS BORGES Emerson (Livorno): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
    SCAVONE Manuel (Pro Vercelli): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento non regolamentare in campo.

    BACINOVIC Armin (Virtus Lanciano): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
    DELL' ORCO Cristian (Novara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
    FARAONI Marco Davide (Novara): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).
    FILIPPINI Lorenzo (Pro Vercelli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
    LAMBRUGHI Alessandro (Livorno): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).
    LEGATI Elia (Pro Vercelli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
    MURRU Nicola (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
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    AMMENDE A SOCIETA'
    Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. AVELLINO per avere suoi sostenitori, al 6° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco alcuni fumogeni con conseguente sospensione del giuoco per circa quaranta secondi;sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

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