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    Serie A, squalificati: 3 turni Duda, la decisione su Rebic

    Serie A, squalificati: 3 turni Duda, la decisione su Rebic

    Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 21esima giornata di Serie A. 

    CALCIATORI ESPULSI
    SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

    DUDA Ondrej (Hellas Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere, al 44° del secondo tempo, all'atto del provvedimento di espulsione, rivolto all'Arbitro un'espressione irriguardosa.

    SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA
    DI € 10.000,00

    REBIC Ante (Lecce): per avere, al 28° del secondo tempo, colpito, senza conseguenze lesive, con i tacchetti il braccio di un calciatore avversario caduto a terra dopo un fallo di giuoco.

    SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
    DEMBELE Ali Bina (Torino): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

    GOLDANIGA Edoardo (Como): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

    SOLET BOMAWOKO Oumar Mickael (Udinese): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

    CALCIATORI NON ESPULSI
    SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

    DAWIDOWICZ Pawel Marek (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

    HIEN Isak Malcolm Kw (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

    AMMENDE A SOCIETA' 
     Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 40° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno; per avere inoltre, al termine della gara, lanciato nel recinto di giuoco numerosi oggetti di varia natura; sanzione attenuata ex art. 29, comma
    1 lett. b) CGS.

    Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un petardo e un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

    Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, al 40° del primo tempo, lanciato, sul terreno di giuoco, una bottiglietta in direzione dei calciatori della squadra avversaria e, per avere inoltre, al termine della gara, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

    Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio del secondo tempo di circa due minuti; recidiva.

    Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, al 4° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

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