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Giudice Sportivo: squalifica e multa per Bonaventura e Becao, stop per altri quattro giocatori
B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 16 maggio 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
N. 95
SERIE A TIM
Gare del 12-13-14-15 maggio 2023 - Sedicesima giornata ritorno
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:
a) SOCIETA'
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sedicesima giornata ritorno sostenitori delle Società Bologna, Hellas Verona, Lazio, Lecce, Milan, Monza, Napoli, Roma, Salernitana, Sampdoria, e Spezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera,
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco, due petardi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. MONZA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco, alcuni contenitori di piccole dimensioni vuoti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco, un petardo e tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00
NASCIMENTO FRANCA Rodrigo (Udinese): per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, reiterando tale atteggiamento al rientro negli spogliatoi.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00
BONAVENTURA Giacomo (Fiorentina): per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
AMIAN ADOU Kelvin (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
BANDA Lameck (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
CUADRADO BELLO Juan Guillermo (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
DA SILVA Danilo Luiz (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)
TRESSOLDI NETTO Ruan (Sassuolo)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)
AMIONE Bruno (Sampdoria)
BROZOVIC Marcelo (Internazionale)
DURICIC Filip (Sampdoria)
PARISI Fabiano (Empoli)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
CALDIROLA Luca (Monza)
DE SOUZA Matheus Henriqu (Sassuolo)
DE VRIJ Stefan (Internazionale)
EBOSELE Festy (Udinese) ELMAS Eljif (Napoli)
MILENKOVIC Nikola (Fiorentina)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)
MILINKOVIC SAVIC Sergej (Lazio)
c) ALLENATORI
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
DEL ROSSO Fabrizio (Lecce): per avere, al 47° del secondo tempo, impedito la veloce ripresa del giuoco.
LORIERI Fabrizio (Spezia): per avere, al 35° del secondo tempo, impedito la veloce ripresa del giuoco.