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Serie A, Giudice Sportivo: non solo Mourinho, gli altri squalificati
CALCIATORI SQUALIFCATI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
D'AMBROSIO Danilo (Monza): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
MAZZITELLI Luca (Frosinone): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
THIAW Malick (Milan): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
ALLENATORI
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
DA COSTA SANTOS Nuno Luis (Roma): per avere, al 45° del secondo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei componenti della panchina avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale. DOS SANTOS MOURINHO José (Roma): per avere, al 55° del secondo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti della panchina avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
AMMENDE A SOCIETA'
Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori insultanti nei confronti della tifoseria della squadra avversaria; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni fumogeni; per avere infine, nel corso del primo tempo, lanciato dei bicchieri di plastica pieni di birra che attingevano alcuni collaborato della squadra avversaria posizionati in tribuna stampa; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, intonato cori insultanti nei confronti della tifoseria della squadra avversaria; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. ROMA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere propri raccattapalle, dopo la segnatura della reta, rallentato sistematicamente la regolare ripresa del giuoco, costringendo l’Arbitro a prolungare di due minuti il tempo di recupero.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, cinque bottigliette d'acqua; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. EMPOLI a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa quattro minuti l'inizio del primo tempo.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato ripetutamente cori insultanti nei confronti dell'Arbitro.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, al 43° del secondo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.