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  • Sentenza Juve, cose pazzesche: fatture corrette 'a penna' con il Marsiglia

    Sentenza Juve, cose pazzesche: fatture corrette 'a penna' con il Marsiglia

    Fra le particolarità che emergono dalle 36 pagine delle motivazioni della sentenza dalla Caf sul caso plusvalenze che vede coinvolta la Juventus, sentenza che ha portato alla penalizzazione di 15 punti e alla squalifica dei dirigenti bianconeri, c'è anche un passaggio relativo a fatture che i dirigenti bianconeri avrebbero corretto "a penna". Si fa riferimento, in particolare, a un'operazione con il Marsiglia, per lo scambio Akè/Tongya. 

    Di seguito il passaggio presente nelle motivazioni della sentenza:   

    In questa direzione, diventano rilevanti le operazioni di nascondimento operate da alcuni dirigenti della FC Juventus S.p.A. che si sono spinte sino ad intervenire correggendo “a penna” le fatture ricevute dalla controparte per non far emergere la natura FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO permutativa dell’operazione compiuta (evidenze contenute nel file n. 733488 trasmesso alla Procura federale dalla Procura della Repubblica di Torino).

    Eclatante il caso dello scambio dei calciatori Akè/Tongya tra la FC Juventus S.p.A. e l’Olympique De Marseille. L’operazione, apparentemente costruita con contratti indipendenti, è in realtà un vero e proprio scambio e viene così qualificato dalle mail interne: “scambiamo Tongya con Akè, entrambi trasferimenti definitivi identici” . E alla richiesta se “dobbiamo condizionarli l’uno all’altro?” la risposta è “li abbiamo condizionati l’uno all’altro” . Anche l’Olympique De Marseille precisa ripetutamente che si tratta di una operazione incrociata e integralmente compensata (documenti tutti contenuti nel file n. 7733488 trasmesso alla Procura federale dalla Procura della Repubblica di Torino).

    Ma il punto maggiormente significativo, rispetto alla vicenda dell’Olympique De Marseille, è quello riferibile alla fatturazione. La fattura emessa dall’Olympique De Marseille con destinatario la FC Juventus S.p.A. e con causale “compensazione” dell’operazione di scambio viene materialmente corretta a penna e “barrata” in ogni dove e riscritta dalla FC Juventus S.p.A. e rispedita al mittente chiedendo di modificarla (documento anch’esso contenuto nel file n. 7733488 sopra citato). E ciò, per evitare che potesse essere compreso all’esterno che l’operazione era effettivamente di mero scambio (cioè permuta) e non certo composta da atti indipendenti. I dirigenti della FC Juventus S.p.A. dicono espressamente che si deve evitare di evidenziare la compensazione. Come a dire - ed è l’aspetto assorbente ai fini del processo sportivo - che la FC Juventus S.p.A. era perfettamente edotta del rischio di dover applicare lo IAS38, paragrafo 45, e il proprio approccio era nel senso di evitare che ciò avvenisse a prescindere da ogni effettiva applicabilità. Tanto che la natura dell’operazione non doveva emergere dai documenti ufficiali riguardanti la fatturazione. Ed è anche interessante notare come i dirigenti della FC Juventus S.p.A. debbano persino superare una iniziale resistenza dell’Olympique De Marseille nel recepire le correzioni inserite a penna dalla FC Juventus S.p.A., tanto da costringere l’Olympique De Marseille ad un richiamo a buona fede nel chiedere che sia mantenuta la dicitura “compensazione” nella fatturazione da essa
    inviata; e ciò, presumibilmente perché, proprio per l’Olympique De Marseille, lo IAS38, paragrafo 45, o principio assimilabile, non era comunque destinato ad applicarsi e dunque la natura permutativa, se divenuta trasparente, non era pregiudizievole. 

    Un simile quadro fattuale - cui si deve aggiungere la delibera Consob 22482/2022 del 19.10.2022 (sulla quale si tornerà oltre) e si possono altresì aggiungere i riferimenti ai numerosi appunti e manoscritti interni alla FC Juventus S.p.A., ulteriori rispetto al “Libro Nero di FP” (e dai quali sembra quasi emergere che “manovre correttive” fosse negli ultimi anni una sorta di definizione specifica di quanto si va dicendo), o ancora il c.d. database di tale società - è decisivo ai fini del giudizio rescindente.

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