Prova tv per Mexes, 4 giornate. Una gara a porte chiuse per il Milan per cori di discriminazione territoriale
Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 7 ottobre 2013, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
Gara Soc. JUVENTUS – Soc. MILAN
Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore Federale rituale segnalazione ex art. 35 comma 1.3 (a mezzo fax pervenuto alle ore 12.56 odierne) in merito al comportamento tenuto, al 4° minuto del secondo tempo, dal calciatore Philippe Mexes (Soc. Milan) nei confronti del calciatore Giorgio Chiellini (Soc. Juventus); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky – Infront) di piena garanzia tecnica e documentale;
delibera di sanzionare il calciatore Philippe Mexes (Soc. Milan):
a) con la squalifica di tre giornate effettive di gara per condotta violenta in relazione alla segnalazione del Procuratore federale;b) con la squalifica di una giornata effettiva di gara consequenziale all’espulsione per doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
a) SOCIETA'
Obbligo di disputare una gara a porte chiuse ed ammenda di € 50.000,00: alla Soc. MILAN per avere alcune centinaia di suoi sostenitori, alcuni minuti prima dell’inizio della gara, al 6° ed al 43° del secondo tempo, intonato un insultante coro espressivo di discriminazione territoriale nei confronti dei sostenitori di altra società; seconda violazione (confronta C.U. 47 del 23 settembre 2013); sanzione minima ex art. 11, n. 3 e 18, comma 1, lettera d); infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.
Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 5° e al 35° del secondo tempo, indirizzato un fascio di luce laser sul volto di un calciatore della squadra avversaria; recidiva; per avere inoltre, nel corso del gara, acceso alcuni fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 28° del primo tempo, indirizzato alcuni fasci di luce laser verso l'Arbitro e alcuni calciatori avversari; e per avere inoltre, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, fatto esplodere un petardo e acceso alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza. 56/157
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSISQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BALZARETTI Federico (Roma): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
MAGNANELLI Francesco (Sassuolo): doppia ammonizione per comportamento non
regolamentare in campo.
MIRANTE Antonio (Parma): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
DE JONG Nigel (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
GLIK Kamil (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).