Milan e Fonseca multati per le dichiarazioni contro l'arbitro La Penna
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A carico di Fonseca era stato aperto un procedimento per violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, sia in via autonoma che in relazione all’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva “per avere lo stesso, al termine della gara Atalanta-Milan disputata lo scorso 6 dicembre e valevole per la 15ª giornata del campionato di Serie A - nel corso delle consuete interviste post gara concesse agli organi di stampa - espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri, sia dell’arbitro dell’incontro, Federico La Penna, sia, per l’effetto e più in generale, dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa”.
IL COMUNICATO - Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 444 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Paulo Alexandre RODRIGUES FONSECA e della società AC MILAN S.P.A., avente ad oggetto la seguente condotta:
PAULO ALEXANDRE RODRIGUES FONSECA, all’epoca dei fatti soggetto appartenente all’ordinamento federale in quanto inquadrato nei ruoli del Settore Tecnico FIGC quale “Allenatore UEFA PRO” e tesserato per la corrente stagione sportiva per la società A.C. Milan S.p.A., in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, sia in via autonoma che in relazione all’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva per aver lo stesso, al termine della gara Atalanta vs Milan disputata in data 06/12/2024 e valevole per la 15a giornata del Campionato Nazionale Serie A della corrente stagione sportiva, nel corso delle consuete interviste post gara concesse agli organi di stampa espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri, sia, dell’arbitro che ebbe a dirigere l’incontro de quo (A.E. Sig. F. LA PENNA della Sez. AIA di ROMA 1), sia, per l’effetto e più in generale, dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa; AC MILAN S.p.A., per responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Paulo Alexandre RODRIGUES FONSECA;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Paulo Alexandre RODRIGUES FONSECA e dal Sig. Giorgio Aronne Furlani, in qualità di Amministratore Delegato, per conto della società AC MILAN S.p.A.;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda per il Sig. Paulo Alexandre RODRIGUES FONSECA, e di € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la società AC MILAN S.P.A.;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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