AFP via Getty Images
Lecce-Milan, le decisioni del Giudice: due giornate a Giroud, stangato Sticchi Damiani
"Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della dodicesima giornata di andata sostenitori delle Società Bologna, Fiorentina, Internazionale, Lazio, Lecce, Milan, Roma e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera,
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, durante la gara, lanciato numerosi fumogeni ed oggetti di vario genere nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; per avere inoltre, durante la gara, lanciato numerosi fumogeni ed oggetti di vario genere nel recinto di giuoco; per avere, inoltre, intonato cori beceri nei confronti dei tifosi della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, durante la gara, lanciato un petardo oltre a numerosi fumogeni ed oggetti di vario genere nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; per avere inoltre, durante la gara, lanciato tre petardi e numerosi fumogeni ed oggetti di vario genere nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. LECCE a titolo di responsabilità diretta per il comportamento tenuto al termine della gara dal proprio Presidente.
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, durante la gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni petardi, fumogeni e bottigliette di plastica; per avere inoltre, al termine della gara, lanciato alcune bottigliette di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato alcune bottigliette di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. CAGLIARI per avere suoi sostenitori, al 26° ed al 30° del secondo tempo, lanciato cinque bicchieri di plastica semi-pieni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 46° del secondo tempo, lanciato alcune bottigliette di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE
GIROUD Olivier Jonatha (Milan): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Prima sanzione); per avere, al 48° del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, rivolto espressioni ingiuriose al Direttore di gara.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
DE ROON Marten Elco (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
FARAONI Marco Davide (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). RAMADANI Ylber (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
RANIERI Luca (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
ROMERO ALCONCHEL Luis Alberto (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00
TAROZZI Andrea (Lecce): per avere, al termine della gara. sul terreno di giuoco, rivolto una critica offensiva agli Ufficiali di gara reiterando la protesta mentre usciva dal recinto di giuoco; infrazione rilevata da un Assistente.
NON ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00
TRINCHERA Stefano (Lecce): per avere, al 50° del secondo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale abbandonando in segno di dissenso il recinto di giuoco, successivamente, al termine della gara, rientrava sul terreno di giuoco assumendo un atteggiamento intimidatorio e rivolgendo agli Ufficiali di gara epiteti ingiuriosi accompagnati anche da un'espressione blasfema; infrazioni rilevate dal Quarto Ufficiale; per avere inoltre, negli spogliatoi, perseverando nell'atteggiamento intimidatorio, rivolto nuovamente espressioni ingiuriose agli Ufficiali di gara; infrazione quest’ultima rilevata da un Assistente.
SQUALIFICA A TUTTO IL 4 DICEMBRE 2023
STICCHI DAMIANI Saverio (Lecce): per avere, al termine della gara, negli spogliatoi assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti degli Ufficiali di gara rivolgendo loro reiteratamente espressioni offensive e minacciose; infrazione rilevata da un Assistente.
SQUALIFICA A TUTTO IL 27 NOVEMBRE 2023
MENCUCCI Sandro (Lecce): per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, indirizzato reiteratamente agli Ufficiali di gara espressioni offensive; infrazione rilevata da un Assistente.