La legge è contro Bonucci: ha ragione la Juve, lo dice l'avvocato
I FATTI – Venerdì 17 febbraio, al termine della gara Juventus - Palermo, le telecamere hanno indugiato sullo “scambio di opinioni” avvenuto tra il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri ed il difensore Leonardo Bonucci. Fin qui tutto nella norma. A scatenare i dubbi sulla “normalità” del diverbio, sono state le dichiarazioni del tecnico nella conferenza stampa di vigilia del match di Champions League contro il Porto, che annunciavano che seppur convocato, Bonucci sarebbe andato in tribuna.
LA NORMATIVA - I rapporti tra un Calciatore di Serie A ed il proprio Club sono regolati dall’Accordo Collettivo sottoscritto tra la F.I.G.C., la Lega Nazionale Professionisti Serie A e l’Associazione Italiana Calciatori nel 2012 prorogato del luglio 2016.
Nell’estate del 2011, come molti ricorderanno, l’Accordo fu oggetto di “battaglie sindacali” che portarono al famoso “sciopero” dei calciatori, indetto dall'Assocalciatori, in occasione della 1ª giornata di andata.
In particolare tale Accordo rileva sulle norme che regolano il rapporto contrattuale sotto un duplice aspetto, quali le prerogative che devono essere rispettate dal calciatore nei confronti della società e quali le sanzioni che possono essere comminate.
La tribuna di Bonucci, seppur conseguenza del diverbio con mister Allegri, rientra nelle scelte tecniche degli allenatori di decidere quali giocatori convocare, quali schierare in campo e quali mandare in tribuna, non assumendo formalmente un carattere sanzionatorio.
Le norme rilevanti sulla vicenda sono gli artt. 10,11 dell’Accordo Collettivo per la Serie A.
L’art. 10 rubricato: “Istruzioni tecniche, obblighi e regole di comportamento” dispone una serie di obblighi in capo al calciatore quali ad esempio, di adempiere alla propria prestazione sportiva nell’ambito dell’organizzazione predisposta dalla società, a non assumere comportamenti pregiudizievoli dell’immagine della Società ed a non interferire nelle scelte tecniche, gestionali e aziendali della società.
Bonucci sembrerebbe pertanto aver disatteso tale previsione, in quanto interferito nelle scelte tecniche ed arrecato un potenziale pregiudizio all’immagine della Società.
Di fatto, la violazione di tale articolo, comporterebbe l’applicazione del seguente art. 11, rubricato “Inadempimenti e clausole penali”, secondo cui al Calciatore venuto meno dei suoi obblighi verso la Società possono essere applicati, graduati in relazione alla gravità della condotta, provvedimenti quali l’ammonizione scritta, la multa, la riduzione della retribuzione, l’esclusione temporanea dagli allenamento o dalla preparazione precampionato con la prima squadra e la risoluzione del Contratto. Inoltre, le società, integrano tali previsioni con appositi codici interni definiti di condotta od etici, che disciplinano nello specifico i diritti ed i doveri dei calciatori.
CONCLUSIONE – Consci che tale situazione rientri nei canonici rapporti tra giocatori, tecnico e società, la Juventus, ai sensi dell’art.11.1 dell’Accordo Collettivo, potrebbe applicare al Bonucci, entro 20 giorni dalla conoscenza del fatto e previa contestazione scritta della stessa, la sanzione della multa di importo non superiore al 5% di un dodicesimo della retribuzione.
Avv. Guido Del Re e dott. Francesco Casarola
Studio Legale Del Re
(con sede a Roma e Milano)