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    Juve e Inchiesta Prisma, svelata la memoria difensiva sulle plusvalenze: 'Usati principi contabili corretti'

    Juve e Inchiesta Prisma, svelata la memoria difensiva sulle plusvalenze: 'Usati principi contabili corretti'

    Non solo intercettazioni e capi d'accusa. Dagli atti dell'Inchiesta Prisma della Procura della Repubblica di Torino e che vede coinvolta a livello penale la Juventus e tutto il suo vecchio management a partire dall'ex-presidente Andrea Agnelli, passando per l'ex-ad Maurizio Arrivabene e passando anche per gli ex vice-presidente e ds Pavel Nedved e Fabio Paratici, emergono anche le memorie difensive del club accusato di falso in bilancio e aggiotaggio con false dichiarazioni nei confronti della Borsa.

    PLUSVALENZE - Come riportato dal Corriere della Sera, negli atti è presente anche la memoria difensiva datata 2021 dell'avvocato Maurizio Bellacosa che ribadisce, dopo le prime perquisizioni, la correttezza dei bialnci: "Juventus ha correttamente contabilizzato la cessione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori secondo le disposizioni di cui al principio contabile IAS 38, paragrafo 113, relativo a cessazioni e dismissioni. La correttezza del riferimento allo IAS 38, paragrafo 113 è confermata dalla costante prassi internazionale dell’industria del calcio (la cosiddetta “football industry”), in base alla quale le plusvalenze sono iscritte in relazione alle cessioni di attività immateriali, ove il ricavato netto della dismissione sia superiore al valore contabile dell’attività". 

    PLUSVALENZE - In particolare il legale del club pone l'accento non tanto sull'entità dei costi dei cartellini dati ai singoli giocatori, ma proprio sulla distinzione delle operazioni in atto fra i club. Di fatto, secondo la Juventus, non si tratta di operazioni in scambio, ma di un'operazione in entrata e, successivamente, di una in uscita o viceversa: "Si tratta, in definitiva, non di una singola “operazione di scambio” e neppure di contratti collegati...ma di distinti e autonomi contratti di compravendita di attività immateriali. Tali caratteristiche escludono l’applicazione del principio contabile IAS 38, par 45 e il fair value delle attività rispettivamente ceduta e ricevuta è suscettibile di attendibile autonoma misurazione".

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