Il Parma fa chiarezza sul ricorso al Tas e attacca il Torino
Il Parma torna sulla questione del ricorso al Tas di Losanna per ottenere la licenza Uefa. 'I procedimenti del tipo di quello di che trattasi possono celebrarsi o con procedura ordinaria (nel qual caso il giudizio segue il suo iter normale, con ampi poteri istruttori conferiti alle parti e tempi di svolgimento mediamente lunghi) o con procedura d'urgenza expedited procedure (nel qual caso l'iter sarà più veloce e spedito a scapito, però, dei poteri istruttori riconosciuti alle parti i quali, proprio in ragione delle esigenze di speditezza e celerità insite nella procedura prescelta, risulteranno più limitati e compressi) - si legge nel comunicato diffuso dai gialloblù -. Orbene, poste queste premesse e tenuto conto che la procedura d'urgenza di cui all'art. 44.4 Codice TAS (punto b. che precede) richiede imprescindibilmente il consenso di tutte le parti in causa (in mancanza del quale, non potrà che seguirsi il rito ordinario di cui al punto a. che precede), si ribadisce per l'ennesima volta che il giudizio attualmente pendente innanzi al TAS si sta svolgendo con rito ordinario proprio perché il suddetto consenso di tutte le parti (rispetto all'ipotesi di rito accelerato di cui all'art. 44.4 Codice TAS) non c'è stato. In particolare si precisa che il Torino Calcio (con lettera del 19 giugno 2014 del proprio legale e come, peraltro, aveva già in precedenza lasciato intendere anche per le vie brevi) si è formalmente opposto alla celebrazione del giudizio con procedura d'urgenza e ciò, all'evidenza, con la malcelata finalità (assolutamente legittima, per carità, ma altresì palesemente ostruzionistica) di dilatare il più possibile i tempi di svolgimento del giudizio, così da impedire che questo potesse terminare prima dell'inizio delle gare ufficiali della Europa League (ciò che è puntualmente accaduto). Ma non solo. Sempre al medesimo fine di allungare e rendere più macchinosa possibile la procedura, il Torino Calcio si è altresì formalmente opposto (per la verità, lasciandolo già intendere per le vie brevi) anche alla celebrazione del giudizio in lingua italiana. Tale soluzione - che richiedeva anch'essa il consenso imprescindibile di tutte le parti in causa - sarebbe stata, come è di tutta evidenza, quella più agevole e comoda (oltrechè più rapida), essendo dette parti in causa tutte italiane e tutti gli atti del giudizio (pure quelli copiosissimi relativi ai precedenti gradi) anch'essi scritti in lingua italiana. Questo è quanto. Tanto si doveva precisare, non già per spirito di polemica ma, si ripete, per fare (si spera) definitiva chiarezza sul punto e per sedare, sul nascere, gli sterili tentativi speculativi di certi organi di informazione.