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I clan, l'illecito e la sentenza: cosa c'è dietro la squalifica di Izzo
IL FATTO – A seguito delle indagini della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli sull’attività del clan “Vinella-Grassi”, la Procura Federale della F.I.G.C. deferiva al Tribunale Disciplinare Nazionale, alcuni tesserati nonché le società ASD Tor Bella Monaca ed Avellino, per la commissione di vari illeciti quali “illecito sportivo” ed “obbligo di denuncia”. Tali addebiti maturavano in virtù delle presunte combine delle gare Modena-Avellino e Reggina-Avellino della stagione 2013/2014. In tale contesta emergeva la figura del calciatore Izzo. La Procura Federale difatti, deferiva il calciatore per la violazione dell’art. 7 C.G.S. (illecito sportivo), ritenendolo parte attiva all’interno dell’organizzazione che aveva manipolato le partite richiamate, muovendo dalle dichiarazione rese dal tesserato Pini.
CHE COS’E’ L’ILLECITO SPORTIVO? – Ai sensi dell’art. 7 C.G.S., l’illecito sportivo è considerato la violazione più grave all’interno del nostro ordinamento, poiché concernente la lesione dei principi di lealtà e probità nell’attività sportiva e del regolare svolgimento di una gara e quindi dell’intera manifestazione sportiva. L’illecito sportivo è entrato a far parte dell’ordinamento del giuoco del calcio a seguito dello scandalo “Calcioscommesse” che sconvolse i primi anni ’80 e che coinvolse anche calciatori della nazionale campione del mondo 1982. Da quel momento si è avuto modo di toccare con mano la piaga del “calcioscommesse” che ha portato all’approvazione della l. 401 del 13.12.1989 disciplinante la frode sportiva anche in ambito statale.
L’OBBLIGO DI DENUNCIA – L’art. 7 c.7 C.G.S. disciplina l’obbligo di denuncia. Tale obbligo comporta il dovere, in capo ad un tesserato, di denuncia non appena lo stesso “venga a conoscenza” direttamente od indirettamente, della presunta commissione di un illecito sportivo. Tale istituto è stato inserito per rendere più capillare il contrasto al match-fixing.
LA DECISIONE – Il Tribunale Federale Nazionale, con decisione del 12.04.2017 n. 74, ha evidenziato per la posizione del calciatore Izzo la non attendibilità di quanto riportato nelle dichiarazioni rese dal Pini, rigettando in parte gli addebiti della Procura Federale.
Pertanto ha ritenuto la condotta di Izzo non integrante la violazione di cui all’art 7 C.G.S. ma, in virtù della partecipazione dello stesso ad “eventi” ai quali erano presenti i potenziali responsabili degli illeciti, integrante la condotta di cui all’art. 7 c.7 C.G.S.
CONCLUSIONI – Izzo non veniva pertanto considerato “parte attiva” nelle combine delle partite ma, secondo quanto affermato dal Tribunale Federale Nazionale, a conoscenza dell’esistenza di un tale “sistema” e pertanto sanzionabili in termini di mancata denuncia.
Avv. Guido Del Re e dott. Francesco Casarola
Studio Legale Del Re
(con sede a Roma e Milano)