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  • Giudice Sportivo Serie B: tutte le decisioni

    Giudice Sportivo Serie B: tutte le decisioni

    Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell’undicesima giornata ritorno sostenitori delle Società Ascoli, Brescia, Como, Cosenza, Cremonese, Crotone, L.R. Vicenza, Lecce, Monza, Parma, Perugia, Pisa e Reggina hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,

    delibera

    salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società
    di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
    * * * * * * * * *

    Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. CROTONE per avere suoi sostenitori, al 44° ed al 46° del
    secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco alcuni fumogeni che costringevano il Direttore di gara,
    in entrambe i casi, ad interrompere il giuoco per circa un minuto; sanzione attenuata ex art. 29, comma
    1 lett. b) CGS.
    Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. ASCOLI a titolo di responsabilità oggettiva per avere omesso di
    impedire la presenza, nel recinto di giuoco, di un proprio collaboratore non inserito nella distinta di
    gara che, al 43° del secondo tempo, ostacolava un calciatore avversario nel tentativo di effettuare
    rapidamente una rimessa laterale, generando, pertanto, momenti di tensione.
    Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. PARMA per avere suoi sostenitori, al 6° del primo tempo, lanciato
    nel recinto di giuoco un bottiglia d'acqua; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
    Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. ASCOLI per avere suoi sostenitori, al 45° del primo tempo,
    lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
    b) CALCIATORI
    CALCIATORI ESPULSI
    SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
    DI CARMINE Samuel (Cremonese): per avere, al 41° del secondo tempo, rivolto al Direttore di
    gara un'espressione ingiuriosa.
    SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
    COLOMBO Lorenzo (Spal): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un
    avversario.
    TELLO MUNOZ Andres Felipe (Benevento): doppia ammonizione per comportamento scorretto
    nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.

    156/380

    CALCIATORI NON ESPULSI
    SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
    AGAZZI Davide (Ternana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
    diffidato (Quinta sanzione).
    BERTONCINI Davide (Como): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
    diffidato (Quinta sanzione).
    CRECCO Luca (L.R. Vicenza): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato
    (Quinta sanzione).
    LERIS Mehdi (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato
    (Quinta sanzione).
    LOIACONO Giuseppe (Reggina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
    diffidato (Quinta sanzione).
    PALMIERO Luca (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
    diffidato (Quinta sanzione).
    PARODI Luca (Alessandria): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta
    sanzione).
    SORENSEN Frederik (Ternana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
    diffidato (Decima sanzione).
    TSADJOUT Frank (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
    diffidato (Quinta sanzione).
    VALZANIA Luca (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
    diffidato (Quinta sanzione).
    PER PROTESTE NEI CONFRONTI

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