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    Giudice Sportivo: insulti razzisti a Maignan, un turno a porte chiuse per l'Udinese

    Giudice Sportivo: insulti razzisti a Maignan, un turno a porte chiuse per l'Udinese

    • Redazione CM
    Una giornata a porte chiuse per l'Udinese dopo i cori razzisti ricevuti da Mike Maignan in occasione della sfida con il Milan. E' questa la decisione del Giudice Sportivo dopo la 21ª giornata di Serie A, motivando come segue la sanzione: "non sono state riportate , durante e dopo i fatti, e nonostante i 2 annunci al pubblico, chiare manifestazioni di dissociazione da tali intollerabili comportamenti da parte dei restanti sostenitori", motivo per cui a pagare non è solo un settore del Bluenergy Stadium ma l'intero stadio; come attenuante, che evita ulteriori giornate di stop, la collaborazione garantita dall'Udinese. La società friulana, peraltro, stando ad Ansa sta valutando se presentare ricorso.

    Sanzione anche per la Salernitana, dopo il lancio di diversi oggetti in campo in occasione della partita con il Genoa, con Retegui colpito al collo da uno snack: 40mila euro di ammenda con diffida per la società campana, più altra ammenda da 10mila euro per avere omesso di impedire l'ingresso in campo di persona non autorizzata che rivolgeva al Direttore di gara espressioni ingiuriose.

    B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

    Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 23 gennaio 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

    N. 58

    SERIE A TIM                                                                                         

    Gare del 20-21 gennaio 2024 - Seconda giornata ritorno                                                                                 

    In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:





    Gara Soc. UDINESE  - Soc. MILAN

    Il Giudice Sportivo,

    Visto il referto arbitrale, nonché il rapporto dei collaboratori della Procura Federale, in ordine alle manifestazioni di discriminazione razziale che hanno interessato in più occasioni, durante la gara, il calciatore della Soc. Milan Maignan Mike Peterson, e che hanno portato all'effettuazione di n. 2 annunci con altoparlante, nonché a una prima interruzione del gioco per circa 1 minuto, di poi a una sospensione della gara per circa 5 minuti;

    Ritenuta la obiettiva gravità dei fatti descritti e riportati, che hanno comportato l'adozione delle misure previste dall'apposito protocollo procedurale contenuto nelle norme federali; gravità che, da un lato, rende recessivo l'elemento della dimensione, dall'altro, conferma e affatto smentisce l'ulteriore elemento, parimenti previsto e richiesto 2dall'art. 28, comma 4, CGS, della percezione reale (vista, in questo caso, la legittima reazione del calciatore interessato e le conseguenze sul regolare svolgimento della gara, interrotto per ben 2 volte);

    Rilevato, altresì, che non sono state riportate, durante e dopo i fatti, e nonostante i 2 annunci al pubblico, chiare manifestazioni di dissociazione da tali intollerabili comportamenti da parte dei restanti sostenitori (elemento che sarebbe stato rilevante in senso attenuante, e finanche esimente in presenza degli altri presupposti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. e CGS);

    Rilevato, nondimeno, che il comportamento attivo della Società Udinese, e la disponibilità manifestata fin da subito a collaborare per l'individuazione dei responsabili, fanno sì che per un evento di tale portata e gravità possa applicarsi la sanzione minima prevista dall'art. 28, comma 4, CGS, ovvero l'obbligo di disputare una gara a porte chiuse (art. 8, comma 1, lett. e CGS)

    P.Q.M.

    delibera di sanzionare la Soc. UDINESE con l'obbligo di disputare una gara a porte chiuse.


    a) SOCIETA'

    Il Giudice sportivo,

    premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della seconda giornata di ritorno sostenitori delle Società Frosinone, Genoa, Hellas Verona, Juventus, Lecce, Milan, Roma, Salernitana e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

    considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, 
    delibera,

    salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.



    Ammenda di € 40.000,00 con diffida: alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, assiepati nel settore Curva Sud, lanciato sul terreno di giuoco nel corso della gara diversi oggetti di varia natura, tra cui una grossa pietra di cemento di circa 10 cm., alcuni accendini e bottigliette in plastica, senza colpire nessuno, e per avere inoltre lanciato all'indirizzo dei calciatori della squadra avversaria uno snack che colpiva al collo un calciatore, senza conseguenze lesive.

    Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. SALERNITANA per avere omesso di impedire l'ingresso in campo di persona non autorizzata che rivolgeva al Direttore di gara espressioni ingiuriose.

    Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, tre bottigliette d'acqua e due nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

    Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre petardi e numerosi fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

    Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al 9° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

    b) CALCIATORI

    CALCIATORI NON ESPULSI

    SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

    BADELJ Milan (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

    FRENDRUP Morten Wetche (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

    PAREDES Leandro Daniel (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).


    d) DIRIGENTI

    ESPULSI

    SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

    TRINCHERA Stefano (Lecce): per avere, al 43° del primo tempo, alzandosi dalla panchina, contestato platealmente una decisione arbitrale.

    e) PREPARATORI ATLETICI

    ESPULSI

    SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

    PETRUOLO Andrea (Hellas Verona): per avere, al 39° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato in modo irrispettoso una decisone arbitrale.

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