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Giudice Sportivo: insulti a Matuidi, punita la curva del Verona. Tre squalificati
Gara Soc. HELLAS VERONA – Soc. JUVENTUS
Il Giudice sportivo,
letta la relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale, tra l’altro, si riferisce che i sostenitori della società Hellas Verona, assiepati nel settore “Curva Sud”, nel numero di circa 3800 (rispetto ai 6400 occupanti), si rendevano responsabili, al 5° minuto del primo tempo, di cori espressione di discriminazione razziale, durati circa dieci secondi, nei confronti del calciatore della Juventus Matuidi;
considerato che i cori venivano percepiti da tutti e tre i collaboratori della Procura, posizionati anche in parti dell’impianto distanti dal Settore sopradetto;
visti gli art. 11, 16 comma 2bis e 21 comma 2 CGS;
ritenuto di dover applicare la sanzione della chiusura del settore “Curva Sud” ex art. 18 comma 1 lettera e), ma che, trattandosi della prima violazione nella corrente stagione sportiva, sussistono i presupposti, ad avviso dello scrivente Giudice, per disporre la sospensione dell’esecuzione della sanzione con sottoposizione della società ad un periodo di prova di un anno come previsto dall’art 16 comma 2 bis CGS;
ritenuto non di meno di dover applicare una sanzione in relazione alla recidiva, rilevante come da art. 21 comma 2 CGS anche per la stagione in corso, che può essere individuata nell’ammenda di € 20.000,00 tenuto conto dell’attenuante relativa all’unicità dell’evento;
P.Q.M.
delibera di sanzionare la Soc. Hellas Verona con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Cud” privo di spettatori, disponendo che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella comminata per la nuova violazione; oltre all’ammenda di € 20.000,00.
a) SOCIETA'
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciannovesima giornata andata sostenitori delle Società Bologna, Fiorentina, Hellas Verona, Napoli, Roma e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. CROTONE per avere omesso di impedire, al 17° del secondo tempo, l'ingresso nel recinto di giuoco di un proprio collaboratore che mostrava, su un dispositivo elettronico, ai componenti della panchina delle immagini di giuoco.
Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 30° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; recidiva; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. MILAN per avere ingiustificatamente causato il ritardato inizio della gara di circa tre minuti.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, al 14° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
MIANGUE Senna (Cagliari): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
MASINA Adam (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
MORA Luca (Spal 2013): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.500,00 (QUARTA SANZIONE)
MIRANTE Antonio (Bologna): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Quarta sanzione).
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
RAMIREZ PEREYRA Gaston Exequiel (Sampdoria)
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
CACERES SILVA Jose Martin (Hellas Verona)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
OTTAVA SANZIONE
SCHIATTARELLA Pasquale (Spal 2013)
SETTIMA SANZIONE
MAGNANELLI Francesco (Sassuolo)
VIVIANI Federico (Spal 2013)
SESTA SANZIONE
CIGARINI Luca (Cagliari)
ROMAGNOLI Alessio (Milan)
VECINO FALERO Matias (Internazionale)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
CEPPITELLI Luca (Cagliari)
FRELLO FILHO Jorge Luiz (Napoli)
RADU Stefanel Daniel (Lazio)
VERETOUT Jordan Marcel G (Fiorentina)
TERZA SANZIONE
ALBIOL TORTAJADA Raul (Napoli)
LARANGEIRA Danilo (Udinese)
RADOVANOVIC Ivan (Chievo Verona) ROSI Aleandro (Genoa)
SOUZA ORESTES Romulo (Hellas Verona)
SPOLLI Nicolas (Genoa)
SECONDA SANZIONE
ANDREOLLI Marco (Cagliari)
BARRETO Edgar Osvaldo (Sampdoria)
BEHRAMI Valon (Udinese)
CECCHERINI Federico (Crotone)
DZEKO Edin (Roma)
FALCINELLI Diego (Sassuolo)
LARSEN Jens Stryger (Udinese)
RIGONI Luca (Genoa)
SANTON Davide (Internazionale)
PRIMA SANZIONE
PUCCIARELLI Manuel (Chievo Verona)
SALA Jacopo (Sampdoria)
VALDIFIORI Mirko (Torino)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
VICARI Francesco (Spal 2013)
SECONDA SANZIONE
MEMUSHAJ Ledian (Benevento)
c) ALLENATORI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
IACHINI Giuseppe (Sassuolo): per avere, al 41° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale, entrando sul terreno di giuoco e chiedendo l'intervento del VAR.