ANSA
Giudice Sportivo: due giornate a Di Maria, salta anche Milan-Juve. Stop Brozovic e Sarri, un turno a Mourinho
B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 20 settembre 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
N. 18
SERIE A TIM
Gare del 16-17-18 settembre 2022 – Settima giornata andata
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:
a) SOCIETA'
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata di andata sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Cremonese, Juventus, Lazio, Lecce, Milan, Monza, Napoli, Roma, Salernitana, Sampdoria e Spezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera,
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, intonato un coro insultante di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, percepito da tutti i collaboratori della Procura federale posizionati nelle varie parti dell'impianto; per avere inoltre, al 10° del secondo tempo, lanciato sul terreno una bottiglietta di plastica semipiena e nel recinto di giuoco un accendino ed una moneta; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, al 40° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 45° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. UDINESE per avere suoi sostenitori, al 22° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un bicchiere di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
DI MARIA Angel Fabian (Juventus): per avere, al 41° del primo tempo, in reazione ad un fallo subito durante un’azione di giuoco, colpito con una gomitata al petto un calciatore della squadra avversaria, senza conseguenze lesive.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BROZOVIC Marcelo (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
c) ALLENATORI
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
DOS SANTOS MOURINHO José (Roma): per essere, all'11° del secondo tempo, entrato indebitamente sul terreno di giuoco inveendo contro un calciatore della squadra avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA; GIÀ DIFFIDATO (QUINTA SANZIONE)
SARRI Maurizio (Lazio)