Calciomercato.com

  • AFP via Getty Images
    Gazzetta Ufficiale: ecco cosa fa e come funziona la nuova Commissione sui conti dei club

    Gazzetta Ufficiale: ecco cosa fa e come funziona la nuova Commissione sui conti dei club

    • Redazione CM
    E' ormai vicina alla realtà il nuovo organo voluto dal Governo con l'obiettivo di vegliare sui conti dei club professionistici di calcio e pallacanestro: Calcio e Finanza ha consultato la Gazzetta Ufficiale per tracciare i contorni delle mansioni e del margine di manovra della Commissione. Pochi passaggi burocratici e il progetto potrà prendere il via, in questi termini: 

    "La Commissione ha sede in Roma ed è l’organismo competente a effettuare i controlli per i provvedimenti stabiliti nei rispettivi statuti dalle Federazioni sportive nazionali. Svolge attività di controllo e vigilanza sulla legittimità e regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche partecipanti ai campionati relativi a discipline di sport di squadra al fine di verificare il rispetto dei principi di corretta gestione, il mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario e il funzionamento dei controlli interni. La Commissione certifica la regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche, mediante pareri obbligatori che sono trasmessi alle rispettive federazioni sportive nazionali per l’adozione dei provvedimenti di competenza concernenti l’ammissione, la partecipazione e l’esclusione dalle competizioni professionistiche, e di ogni altro provvedimento conseguente".

    I COMPITI DELLA COMMISSIONE - Ecco quindi quali saranno le mansioni del nuovo organo: 
    • Ferme restando le competenze della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) sulle società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, verifica la correttezza e la congruità dei documenti societari, sulla base della normativa civilistica, societaria e contabile, nonché delle previsioni contenute nei regolamenti federali di riferimento, e indica le misure correttive e riparatrici; nei casi più urgenti, indica le rettifiche da apportare, al fine di neutralizzare gli eventuali effetti economici, finanziari e patrimoniali di specifiche operazioni di natura ordinaria o straordinaria che non siano conformi alle regole stabilite da norme e regolamenti, anche sportivi;
    • Verifica la documentazione prevista dalla normativa federale ai fini del rilascio della licenza nazionale per la partecipazione alle competizioni, sulla base delle prescrizioni contenute nei regolamenti federali emanati dalle Federazioni sportive nazionali di riferimento in conformità ai principi degli organismi sportivi internazionali competenti nelle specifiche discipline, emettendo, a tal fine, un parere sulla correttezza contabile della documentazione entro la data concordata con congruo anticipo con ciascuna delle federazioni sportive nazionali di riferimento e, in ogni caso, almeno 30 giorni prima dell’inizio della rispettiva stagione sportiva.
    • Richiede in qualsiasi momento il deposito di dati e documenti contabili e societari, nonché di ogni altro atto o documento comunque necessario per le proprie valutazioni.
    • Effettua, attraverso propri incaricati, verifiche e ispezioni presso le sedi delle società.
    • Richiede alle società sportive professionistiche e alle Federazioni sportive nazionali di riferimento chiarimenti, informazioni e documentazione, anche quanto ai soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, che controllano direttamente o indirettamente le società, compreso il soggetto cui sia riconducibile il controllo finale sulle stesse e sul gruppo di cui eventualmente facciano parte. 
    • Convoca i responsabili delle Federazioni sportive nazionali e, se istituite, delle Leghe di riferimento, i componenti dell’organo amministrativo e di controllo delle società, il revisore legale dei conti, la società di revisione e i dirigenti delle società, allo scopo di acquisire informazioni ed elementi utili per le proprie valutazioni.
    • Fornisce pareri su questioni di propria competenza, d’ufficio o su richiesta di amministrazioni, enti interessati o società sportive professionistiche, e propone alle Autorità competenti, diverse da quelle di cui alla lettera i), nonché alle Federazioni sportive nazionali o alle Leghe, l’attivazione di indagini conoscitive, secondo le rispettive competenze e secondo le regole e i principi stabiliti nei procedimenti disciplinari sportivi.
    • Segnala agli organi competenti le violazioni riscontrate e trasmette la relativa documentazione.
    • Attiva forme di collaborazione con la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

    Altre Notizie