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    Deloitte: 'Mercato influenzato da nuovi casi Donnarumma'

    Deloitte: 'Mercato influenzato da nuovi casi Donnarumma'

    "I casi Donnarumma e Cristiano Ronaldo rischiano di fare scuola e potrebbero essere emulati nelle prossime sessioni di calciomercato. Il mondo del pallone e le disponibilità finanziarie dei club risentiranno ancora dell’effetto pandemia, anche in virtù del ruolo dominante di alcuni colossi esteri e degli agenti sportivi nel definire le trattative. In più sussistono sempre le limitazioni all’acquisto di giocatori in caso di mancato rispetto dell’indice di liquidità, previsto dalle norme di settore, dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti e che misura la capacità di un club di rispettare i propri impegni con mezzi propri”. Lo dichiara Riccardo Gabrielli, Equity Partner Tax & Legal di Deloitte Italia, commentando gli scenari futuri per il mondo del calcio alla luce di una crisi profonda. “La scadenza di diversi contratti in epoca Covid, si pensi all’eclatante caso Donnarumma – prosegue – non solo non ha dato ai rispettivi club la possibilità di generare introiti dal trasferimento in uscita da riutilizzare nelle operazioni di acquisto, ma non ha neanche permesso di trattenere i giocatori garantendo incrementi di ingaggio vista la crisi di liquidità in cui versavano le società e le previste limitazioni al ricorso all’indebitamento”.

    “L’ultima sessione di mercato ha risentito delle minori disponibilità liquide dei club italiani, per via dell’incidenza della pandemia sui ricavi da biglietti e abbonamenti, ma anche dal mancato ricorso all’indebitamento come in passato. Le disposizioni normative di settore, infatti, obbligano i club a rispettare uno specifico ratio di liquidità in assenza del quale non può essere condotta una sessione di calciomercato con saldo della campagna trasferimenti a deficit. In altri termini, anche qualora i club vorranno finanziare la campagna acquisti con capitale di debito non potranno farlo a meno di rispettare un rapporto tra attività e passività correnti superiore a 0,6, soglia già ridotta rispetto al precedente 0,8 a causa della pandemia. Con questa limitazione, le alternative dei club per finanziare i trasferimenti in ingresso possono essere le seguenti: l’iniezione di mezzi propri da parte degli azionisti nelle forme di aumento capitale, versamento in conto futuro aumento capitale, o finanziamento soci infruttifero e postergato; o in alternativa la cessione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori (i cartellini), meglio se plusvalenti o a elevato ingaggio. Va tenuto presente però che la seconda alternativa non è sempre percorribile, o meglio non è possibile quando il contratto del giocatore è in scadenza, caso in cui – in ossequio alla Sentenza Bosman – la cessione verso club europei avverrebbe a “parametro zero” essendo il calciatore libero di scegliere in quale squadra continuare”.

    Inoltre, va considerata l’elevata disponibilità economica di club come Real Madrid, Paris Saint Germain e Manchester City che rendono difficile una concorrenza reale e genera l’effetto di una strutturale difficoltà per i club italiani ad attrarre giocatori, con conseguenti risvolti su tutto l’indotto calcistico nazionale. A tal proposito Gabrielli aggiunge: “Il legislatore è sembrato intenzionato a risolvere il problema dello scarso appeal agendo principalmente per mezzo di alcune leve fiscali strutturate in termini di regimi agevolativi per i calciatori fiscalmente residenti all’estero che trasferiscano la loro residenza fiscale in Italia qualora ingaggiati da club italiani. Tra le disposizioni che nel lungo termine potrebbero avere un’elevata capacita di attrarre i giocatori, è opportuno ricordare la tassazione parziale degli ingaggi prevista dall’articolo 5 del Decreto Crescita in grado di generare l’effetto di ridurre il cuneo fiscale avvicinando il netto dell’ingaggio percepito dal giocatore al valore lordo dell’ingaggio corrisposto dal club e anche la forfettizzazione delle imposte dovute sui redditi esteri dei giocatori che abbiano trasferito la loro residenza in Italia (prevista dall’art. 24-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi)”.

    “C’è solo da sperare – conclude Gabrielli – che queste disposizioni non siano vanificate da interpretazioni eccessivamente restrittive dell’Agenzia delle entrate, come già accaduto recentemente quando si è negata l’applicazione della disposizione sulla tassazione parziale introdotta dal Decreto Crescita per i periodi di imposta antecedenti a quello di emanazione del Dpcm relativo alle modalità di versamento del contributo dello 0,5% della quota imponibile del reddito del giocatore da destinare ad un fondo destinato a promuovere lo sport giovanile”. 

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