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    Corte Federale: ecco il comunicato integrale della Figc sui ricorsi

    Corte Federale: ecco il comunicato integrale della Figc sui ricorsi

    Ecco il comunicato ufficiale della FIGC:

    CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE 
    I
    a SEZIONE 
    L.N.P. – Serie A - Serie B 
     
    1.Ricorso A.S. ROMA 
    avverso le sanzioni: 
    - ammenda di € 50.000,00; 
    - obbligo di disputare una gara con il settore 
    denominato “Curva Sud” privo di spettatori 
    seguito gara Milan/Roma del 16.12.2013 
    (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega 
    Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 
    94 del 17.12.2013) 
     
    ACCOLTO e, per l’effetto, annulla la 
    sanzione inflitta. 



    2. Ricorso A.C.F. FIORENTINA 
    avverso la sanzione della squalifica per 4 giornata 
    effettiva di gara inflitta al calc. Valero Iglesias 
    Borja
     seguito gara Parma/Fiorentina del 24.2.2014 
    (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega 
    Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 
    135 del 25.2.2014) 
     
    PARZIALMENTE ACCOLTO, e per 
    l’effetto, riduce la sanzione inflitta al 
    calciatore Valero Iglesias Borja a 3 giornate 
    effettive di gara 


    3. Ricorso TRAPANI CALCIO 
    avverso le sanzioni: 
    - obbligo di disputare una gara con il settore 
    denominato “Curva Nord” privo di 
    spettatori; 
    - ammenda di € 7.000,00, 
    inflitte seguito gara Trapani/Modena del 22.2.2014 
    (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega 
    Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 60 
    del 25.2.2014) 
     
    PARZIALMENTE ACCOLTO e, per 
    l’effetto, ridetermina la sanzione inflitta 
    nella sola ammenda di € 10.000,00 con 
    diffida. 
     

    4. Ricorso BRESCIA CALCIO 
    avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate 
    effettive di gara inflitta al calc. Di Cesare Valerio 
    seguito gara Crotone/Brescia del 21.2.2014 
    (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega 
    Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 60 
    del 25.2.2014)

    RESPINTO 


    5. Ricorso BRESCIA CALCIO 
    avverso la sanzione della squalifica per 7 giornate 
    effettive di gara inflitta al calc. Paci Massimo 
    seguito gara Crotone/Brescia del 21.2.2014 
    (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega 
    Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 60 
    del 25.2.2014) 
     
    PARZIALMENTE ACCOLTO e, per 
    l’effetto, riduce la sanzione inflitta al 

    calciatore Paci Massimo a 6 giornate 
    effettive di gara. 


    6. Ricorso proc. d’urgenza ex art. 37, comma 7 
    C.G.S. A.S. ROMA avverso la sanzione della 
    squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al 
    calc. De Rossi Daniele seguito gara Roma/ 
    Internazionale dell’1.3.2014, seguito riservata 
    segnalazione del Procuratore Federale ex art. 35, 
    comma 1.3 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo 
    presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – 
    Com. Uff. n. 138 del 3.3.2014) 

    RESPINTO


    7. Ricorso proc. d’urgenza ex art. 37, comma 7 
    C.G.S. F.C. INTERNAZIONALE avverso la 
    sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di 
    gara inflitta al calc. Nunes Jesus Juan Guilherme 
    seguito gara Roma/Internazionale dell’1.3.2014, 
    seguito riservata segnalazione del Procuratore 
    Federale ex art. 35, comma 1.3 C.G.S. (Delibera 
    del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale 
    Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 138 del 
    3.3.2014) 

    RESPINTO


    8. Ricorso proc. d’urgenza ex art. 37, comma 7 
    C.G.S. F.C. SPEZIA CALCIO S.R.L. avverso la 
    sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di 
    gara inflitta al sig. Mangia Devis seguito gara 
    Spezia/Ternana del 2.3.2014 (Delibera del Giudice 
    Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti 
    Serie B – Com. Uff. n. 62 del 3.3.2014) 

    La C.G.F., sentito l’Arbitro, RESPINGE 


    9. Ricorso A.S. ROMA 
    avverso la sanzione della ammenda di € 50.000,00 
    con diffida inflitta alla reclamante seguito gara 
    Bologna/Roma del 22.2.2014 (Delibera del 
    Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale 
    Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 135 del 
    25.2.2014)

    PARZIALMENTE ACCOLTO, e, per 
    l’effetto, riduce la sanzione inflitta ad € 
    30.000,00 con diffida.
     


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