Corte Federale: ecco il comunicato integrale della Figc sui ricorsi
Ecco il comunicato ufficiale della FIGC:
CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I
a SEZIONE
L.N.P. – Serie A - Serie B
1.Ricorso A.S. ROMA
avverso le sanzioni:
- ammenda di € 50.000,00;
- obbligo di disputare una gara con il settore
denominato “Curva Sud” privo di spettatori
seguito gara Milan/Roma del 16.12.2013
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega
Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n.
94 del 17.12.2013)
ACCOLTO e, per l’effetto, annulla la
sanzione inflitta.
2. Ricorso A.C.F. FIORENTINA
avverso la sanzione della squalifica per 4 giornata
effettiva di gara inflitta al calc. Valero Iglesias
Borja seguito gara Parma/Fiorentina del 24.2.2014
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega
Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n.
135 del 25.2.2014)
PARZIALMENTE ACCOLTO, e per
l’effetto, riduce la sanzione inflitta al
calciatore Valero Iglesias Borja a 3 giornate
effettive di gara
3. Ricorso TRAPANI CALCIO
avverso le sanzioni:
- obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Nord” privo di
spettatori;
- ammenda di € 7.000,00,
inflitte seguito gara Trapani/Modena del 22.2.2014
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega
Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 60
del 25.2.2014)
PARZIALMENTE ACCOLTO e, per
l’effetto, ridetermina la sanzione inflitta
nella sola ammenda di € 10.000,00 con
diffida.
4. Ricorso BRESCIA CALCIO
avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate
effettive di gara inflitta al calc. Di Cesare Valerio seguito gara Crotone/Brescia del 21.2.2014
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega
Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 60
del 25.2.2014)
RESPINTO
5. Ricorso BRESCIA CALCIO
avverso la sanzione della squalifica per 7 giornate
effettive di gara inflitta al calc. Paci Massimo
seguito gara Crotone/Brescia del 21.2.2014
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega
Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 60
del 25.2.2014)
PARZIALMENTE ACCOLTO e, per
l’effetto, riduce la sanzione inflitta al
effettive di gara.
6. Ricorso proc. d’urgenza ex art. 37, comma 7
C.G.S. A.S. ROMA avverso la sanzione della
squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al
calc. De Rossi Daniele seguito gara Roma/
Internazionale dell’1.3.2014, seguito riservata
segnalazione del Procuratore Federale ex art. 35,
comma 1.3 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo
presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A –
Com. Uff. n. 138 del 3.3.2014)
RESPINTO
7. Ricorso proc. d’urgenza ex art. 37, comma 7 C.G.S. F.C. INTERNAZIONALE avverso la
sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di
gara inflitta al calc. Nunes Jesus Juan Guilherme
seguito gara Roma/Internazionale dell’1.3.2014,
seguito riservata segnalazione del Procuratore
Federale ex art. 35, comma 1.3 C.G.S. (Delibera
del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale
Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 138 del
3.3.2014)
RESPINTO
8. Ricorso proc. d’urgenza ex art. 37, comma 7
C.G.S. F.C. SPEZIA CALCIO S.R.L. avverso la
sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara inflitta al sig. Mangia Devis seguito gara
Spezia/Ternana del 2.3.2014 (Delibera del Giudice
Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti
Serie B – Com. Uff. n. 62 del 3.3.2014)
La C.G.F., sentito l’Arbitro, RESPINGE
9. Ricorso A.S. ROMA
avverso la sanzione della ammenda di € 50.000,00
con diffida inflitta alla reclamante seguito gara
Bologna/Roma del 22.2.2014 (Delibera del
Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale
Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 135 del
25.2.2014)
PARZIALMENTE ACCOLTO, e, per l’effetto, riduce la sanzione inflitta ad €
30.000,00 con diffida.