Corte Federale: confermati 3 turni a De Rossi e Juan Jesus, sconto per B. Valero, ma Della Valle tuona: 'E' una sconfitta'
19.51 - Attraverso il sito ufficiale della Fiorentina, violachannel.tv il presidente del club Andrea Della Valle ha sottolineato con un comunicato tutto il risentimento per una decisione che appare completamente lontana dalla realta mostrata dalle immagini.
Ecco il comunicato ufficiale:
"È una sconfitta per il calcio .Si è persa l' occasione per iniziare un percorso impostato sul dialogo costruttivo, nonostante le immagini fossero molto chiare. Soprattuto mi dispiace per il ragazzo, che non meritava questa sentenza"
18.30 - La Corte di Giustizia Federale ha reso noto di aver respinto il ricorso presentato dalla Roma per De Rossi e dall'Inter per Juan Jesus, entrambi squalificati per tre giornate di campionato. Parzialmente accolto invece il reclamo della Fiorentina per la pena di 4 turni inflitta a Borja Valero (foto lastampa.it): il centrocampista ha ricevuto una giornata di sconto. Lo spagnolo salterà quindi le gare contro Juventus e Chievo, tornando a disposizione del tecnico dei toscani Vincenzo Montella per la gara del San Paolo contro il Napoli (ha già saltato una gara, quella di domenica scorsa contro la Lazio). Annullata anche la chiusura della curva Sud per i cori di discriminazione territoriale durante Milan-Roma, sentenza già sospesa dalla Corte Federale.
Ecco il comunicato ufficiale della FIGC:
CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I
a SEZIONE
L.N.P. – Serie A - Serie B
1.Ricorso A.S. ROMA
avverso le sanzioni:
- ammenda di € 50.000,00;
- obbligo di disputare una gara con il settore
denominato “Curva Sud” privo di spettatori
seguito gara Milan/Roma del 16.12.2013
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega
Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n.
94 del 17.12.2013)
ACCOLTO e, per l’effetto, annulla la
sanzione inflitta.
2. Ricorso A.C.F. FIORENTINA avverso la sanzione della squalifica per 4 giornata
effettiva di gara inflitta al calc. Valero Iglesias
Borja seguito gara Parma/Fiorentina del 24.2.2014
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega
Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n.
135 del 25.2.2014)
PARZIALMENTE ACCOLTO, e per
l’effetto, riduce la sanzione inflitta al
calciatore Valero Iglesias Borja a 3 giornate
effettive di gara
3. Ricorso TRAPANI CALCIO
avverso le sanzioni:
- obbligo di disputare una gara con il settore
denominato “Curva Nord” privo di spettatori;
- ammenda di € 7.000,00,
inflitte seguito gara Trapani/Modena del 22.2.2014
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega
Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 60
del 25.2.2014)
PARZIALMENTE ACCOLTO e, per
l’effetto, ridetermina la sanzione inflitta
nella sola ammenda di € 10.000,00 con
diffida.
4. Ricorso BRESCIA CALCIO
avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate
effettive di gara inflitta al calc. Di Cesare Valerio
seguito gara Crotone/Brescia del 21.2.2014
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 60
del 25.2.2014)
RESPINTO
5. Ricorso BRESCIA CALCIO
avverso la sanzione della squalifica per 7 giornate
effettive di gara inflitta al calc. Paci Massimo
seguito gara Crotone/Brescia del 21.2.2014
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega
Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 60
del 25.2.2014)
PARZIALMENTE ACCOLTO e, per
l’effetto, riduce la sanzione inflitta al
calciatore Paci Massimo a 6 giornate
effettive di gara.
6. Ricorso proc. d’urgenza ex art. 37, comma 7
squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al
calc. De Rossi Daniele seguito gara Roma/
Internazionale dell’1.3.2014, seguito riservata
segnalazione del Procuratore Federale ex art. 35,
comma 1.3 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo
presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A –
Com. Uff. n. 138 del 3.3.2014)
RESPINTO
7. Ricorso proc. d’urgenza ex art. 37, comma 7
C.G.S. F.C. INTERNAZIONALE avverso la
sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di
gara inflitta al calc. Nunes Jesus Juan Guilherme seguito gara Roma/Internazionale dell’1.3.2014,
seguito riservata segnalazione del Procuratore
Federale ex art. 35, comma 1.3 C.G.S. (Delibera
del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale
Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 138 del
3.3.2014)
RESPINTO
8. Ricorso proc. d’urgenza ex art. 37, comma 7
C.G.S. F.C. SPEZIA CALCIO S.R.L. avverso la
sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di
gara inflitta al sig. Mangia Devis seguito gara
Spezia/Ternana del 2.3.2014 (Delibera del Giudice
Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 62 del 3.3.2014)
La C.G.F., sentito l’Arbitro, RESPINGE
9. Ricorso A.S. ROMA
avverso la sanzione della ammenda di € 50.000,00
con diffida inflitta alla reclamante seguito gara
Bologna/Roma del 22.2.2014 (Delibera del
Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale
Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 135 del
25.2.2014)
PARZIALMENTE ACCOLTO, e, per
l’effetto, riduce la sanzione inflitta ad €
30.000,00 con diffida.