Cori antisemiti, cartelli sull'Heysel, discriminazione territoriale: Tosel chiede aiuto a Palazzi. Juve, Fiorentina e Roma rischiano
SU JUVENTUS-FIORENTINA, CORI ANTISEMITI E CARTELLO SULL'HEYSEL
Il Giudice sportivo,
letta la relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale, tra l’altro, si riferisce che "nel corso della gara, ed in particolare nei primi dieci minuti del primo tempo, una parte dei tifosi stipati nella Curva Sud della Juventus intonava un coro le cui parole non sono state percepite dagli scriventi e comunque non erano distinguibili a causa del brusio creato dalle 40.000 presenze di spettatori"; considerato che tale insultante coro, dal biasimevole tenore antisemita, è sufficientemente intellegibile nel file-video allegato come relazione integrativa dalla stessa Procura federale
manda
al Procuratore federale affinché voglia acquisire, anche tramite l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive presso il Ministero dell’Interno, e di riferire a questo Giudice ogni ulteriore circostanza utile per valutare la dimensione e la percettibilità di tale condotta, nonché in merito all’esposizione nel settore occupato dai sostenitori della soc. Fiorentina di una sorta di manifesto dal tenore asseritamente insultante la memoria della tragedia dell’Heysel.
SU NAPOLI-ROMA, CORI DI DISCRIMINAZIONE TERRITORIALE
Il Giudice sportivo,
letta la relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale, tra l’altro, si riferisce che nel corso della gara (13°, 16°, 18° e 22° del primo tempo ed 1° del secondo tempo) i sostenitori della soc. Roma hanno indirizzato ai sostenitori della squadra avversaria insultanti cori espressivi di discriminazione territoriale
manda
al Procuratore federale affinché voglia acquisire, anche tramite l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive presso il Ministero dell’Interno, e di riferire a questo Giudice ogni circostanza utile per l’individuazione del settore occupato presso lo stadio Olimpico da tali sostenitori della soc. Roma.
AMMENDE A SOCIETA'
Ammenda di € 30.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, fatto esplodere nel recinto di giuoco alcuni petardi e lanciato nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria due bengala e due bottiglie di plastica; per avere inoltre, prima dell'inizio della gara, indirizzato un fascio di luce-laser verso un calciatore della squadra avversaria; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza..
Ammenda di € 30.000,00 : alla Soc. ROMA per avere, nel corso della gara, un componente della panchina con funzione di allenatore in seconda, fatto uso reiteratamente di una apparecchiatura rice-trasmittente (Regola n. 4 del Regolamento del giuoco del calcio); con recidiva specifica; per avere suoi sostenitori fatto esplodere nel proprio settore un petardo, cagionando in tal modo lesioni personali ad uno steward; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, fatto esplodere due petardi; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
PETARDI, FUMOGENI E BENGALA
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della ottava giornata ritorno sostenitori delle Società Bologna, Catania, Juventus, Napoli e Roma hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
CALCIATORI SQUALIFICATI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
AVELAR Fernando (Cagliari): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CANDREVA Antonio (Lazio): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento non regolamentare in campo.
ASTORI Davide (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
CANINI Michele (Chievo Verona): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).
COFIE Isaac (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
DE SCIGLIO Mattia (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
FERNANDES BORGES Bruno Miguel (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
PALETTA Gabriel (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
SISENANDO Maicon Douglas (Roma): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).
VIVES Giuseppe (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Dodicesima sanzione).
ALLENATORI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
GASPERINI Gian Piero (Genoa): per avere, al 47° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale uscendo dal recinto di giuoco.
LANNA Salvatore (Chievo Verona): per avere, al 46° del primo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale.