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    Cataliotti: tutti gli step legali della vicenda Cassano-Parma

    Cataliotti: tutti gli step legali della vicenda Cassano-Parma

    Calciomercato.com ha posto all'Avv. Jean-Christophe Cataliotti, Agente FIFA e titolare dei corsi di Reggio Emilia per aspiranti osservatori e intermediari (per info si rimanda al sito www.footballworkshop.it), alcune domande sulla risoluzione consensuale del contratto di Cassano con il Parma.

    In sintesi la vicenda di Cassano: dall'invito a pagare le mensilità arretrate alla decisione di rescindere consensualmente il contratto che legava Cassano al Parma. Perchè si è giunti a questo epilogo?
    Era un epilogo prevedibile. I calciatori sono lavoratori subordinati e come tali prestano la loro attività sportiva a titolo oneroso. Il contratto del calciatore è, infatti, un contratto sinallagmatico, vale a dire un contratto a prestazioni corrispettive in cui le parti si impegnano rispettivamente l'una nei confronti dell'altra. L'inadempimento di una delle parti (nel caso di specie, il mancato pagamento della retribuzione) può comportare la possibilità per l'altra parte di chiedere la risoluzione del contratto a condizione che la parte adempiente abbia provveduto a mettere in mora la parte inadempiente. 

    Quindi Cassano con l'invito al pagamento aveva messo in mora la società?
    Con un invito a pagare le mensilità arretrate Cassano non aveva assolutamente attivato la procedura di cui all'art. 13 dell'Accordo Collettivo dei calciatori di serie A. 
    Si era trattato di un semplice invito ad adempiere, non di una costituzione in mora.

    Che differenza c'è con la costituzione in mora?
    In generale prima si può tentare con l'invito al pagamento e nel caso in cui la parte inadempiente - la società di calcio - non dovesse accogliere l'invito al pagamento delle mensilità spettanti al calciatore, quest'ultimo potrebbe legittimamente provvedere a mettere in mora la Società mediante lettera raccomandata a.r., che dovrà essere inviata in copia anche alla Lega di serie A.

    Si arriverebbe così alla risoluzione del contratto?
    Non necessariamente. La risoluzione del contratto, infatti, non può essere pronunciata qualora la società provveda, entro 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di messa in mora, al pagamento di quanto dovuto, da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto del calciatore.

    E se entro il termine suddetto la società non dovesse pagare?
    Decorso inutilmente il termine di 20 giorni, il calciatore, per ottenere la risoluzione del contratto, deve farne richiesta al C.A. entro e non oltre il 20 giugno della stagione sportiva in corso al momento della richiesta di risoluzione.

    L'epilogo però è stato un altro: perchè?
    Perchè le parti hanno trovato un accordo per chiudere la vicenda al fine di evitare l'instaurarsi di un probabile delicato contenzioso. Si legge, infatti, sul sito della Società Parma: "Parma Fc comunica di aver raggiunto in data odierna l'accordo per la risoluzione consensuale anticipata del contratto per le prestazioni sportive del calciatore Antonio Cassano".

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