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Cataliotti: Icardi, fra rinnovo a cambio di agente, gli step legali
Le cause che possono portare alla fine di un rapporto di collaborazione tra un procuratore e un calciatore non sono facili da rintracciarsi, anche se generalmente sono collegate ad un malcontento del calciatore stesso per l'operato del suo agente. Nel caso in cui il mandato, che ha una durata massima di due anni, giunga a scadenza senza essere rinnovato, sarà da registrare il solo rammarico del procuratore di non essere stato confermato per un ulteriore periodo di tempo dal suo ex assistito. Le cose si complicano quando, invece, il calciatore recede dal contratto nel corso di vigenza del mandato stesso. In tali casi, il calciatore, se non è in grado di giustificare la sua volontà di recedere, correrà il rischio di dover pagare al "vecchio" procuratore la penale che era stata convenuta dalle parti al tempo della sottoscrizione del mandato poi risolto. Ci si rivolgerà al Collegio Arbitrale, competente nella risoluzione del contenzioso.
Il subentrante procuratore, artefice del nuovo contratto, diventerà così il destinatario delle somme che il calciatore è tenuto a corrispondere a chi lo rappresenta e convenute nel mandato di rappresentanza, somme da calcolarsi, in forma percentuale, solo sul compenso fisso annuo lordo percepito per ogni singola stagione sportiva dal calciatore. Nessuna percentuale sarà dovuta al procuratore su altre voci, quali la parte variabile della retribuzione (quella legata ai risultati sportivi) e i diritti di immagine (che nel caso del contratto di Icardi hanno una certa consistenza!).
Ma un calciatore - ricordiamolo - non necessariamente deve essere assistito da un procuratore, purché di tale circostanza sia fatta menzione nel contratto stipulato dal calciatore con la società di calcio!