Calcio & Legge: 'Cosa accade se un calciatore rimane senza squadra?'
Calciomercato.com ha posto l'interrogativo all'Avvocato Agente FIFA Jean-Christophe Cataliotti, esperto di diritto calcistico e titolare dei corsi di Reggio Emilia per aspiranti osservatori e agenti dei calciatori (info su www.footballworkshop.it).
Cataliotti ormai anche nel calcio ci sono tanti calciatori senza ingaggio che potremmo definire disoccupati come i normali lavoratori. Ebbene, che tipo di tutele ha il calciatore che dovesse ritrovarsi all'improvviso senza squadra?
"Premettendo che il calciatore è da considerare alla stessa stregua di un lavoratore subordinato ex legge n. 91 del 1981, in caso di mancata occupazione è tutelato dalle norme federali avendo egli diritto di percepire alla fine di ciascun mese dalla società alla quale spetti l'indennità di preparazione e promozione un importo pari a 1/12 del minimo di stipendio fissato annualmente dalle disposizioni relative ai rapporti economici fra società e calciatori tesserati".
L'indennità di mancata occupazione da quando spetta?
"Spetta dalla data di cessazione del rapporto fino a quella di stipula di un nuovo contratto con società professionistica o di tesseramento per società aderenti alla Lega Nazionale Dilettanti od a Federazione estera, ovvero di rinuncia, da parte della società, alla indennità di preparazione e promozione; e, in ogni caso, per un massimo di due stagioni sportive. L'indennità spetta al calciatore indipendentemente dal momento della richiesta, nel rispetto del termine prescrizionale della fine della stagione sportiva cui la richiesta si riferisce".Che cosa deve fare il calciatore per ottenere l'indennità di mancata occupazione?
"Deve inviare, a mezzo raccomandata, richiesta scritta di pagamento alla società interessata e alla Lega cui questa aderisce, dichiarando che si trova nelle condizioni per godere del relativo diritto".E se la società non dovesse pagare?
"In presenza di tale malaugurata ipotesi, la Lega cui la società stessa aderisce, ricevuta dal calciatore comunicazione scritta dell'inadempimento, provvede, ove l'inadempimento sussista, al pagamento in surroga della società rivalendosi coattivamente nei confronti di questa".
E se il calciatore trova un nuovo ingaggio?
"Il calciatore deve comunicare alla società e alla Lega cui questa aderisce l'avvenuta stipulazione di un nuovo contratto professionistico ovvero l'avvenuto tesseramento per società di Lega Nazionale Dilettanti o di Federazione estera.ozione; e, in ogni caso, per un massimo di due stagioni sportive. L'indennità spetta al calciatore indipendentemente dal momento della richiesta, nel rispetto del termine prescrizionale della fine della stagione sportiva cui la richiesta si riferisce".