Battaglia degli indennizzi: Uefa, Eca e Federazione San Marino vincono la causa
La vicenda trae origine dal Memorandum of Understanding firmato nel marzo 2012 dalla UEFA e dall’ECA in forza del quale è stato predisposto un meccanismo premiale di distribuzione di porzione dei proventi derivanti dall’organizzazione del torneo UEFA EURO 2012.
In sostanza, la UEFA e l’ECA hanno deciso di destinare benefits economici in favore dei club titolari del tesseramento dei calciatori partecipanti agli incontri di qualificazione ad EURO 2012 e tali somme, nella misura indicata nella circolare UEFA n. 41/2012, sono state corrisposte dalla UEFA alle singole federazioni nazionali che, a loro volta, li hanno destinati alle società titolari del tesseramento dei calciatori coinvolti nelle relative gare di qualificazione.
Nell’ambito di tale accordo, la UEFA ha corrisposto alla FSGC gli importi destinati ai propri club affiliati, relative ai calciatori che risultavano tesserati con club sammarinesi in occasione degli incontri di qualificazione al torneo continentale.
Tuttavia, ritenendo di aver diritto ai benefits, nella misura di circa 40.000,00 Eiro, in ragione dell’asserito tesseramento dei calciatori Fabio Valentini e Carlo Vitaioli, nella stagione sportiva 2010-2011, allorquando i predetti atleti hanno partecipato agli incontri della nazionale di San Marino valevoli per la qualificazione ad EURO 2012, la Virtus San Mauro Mare ha citato in giudizio la Federazione Sammarinese Giuoco Calcio e la UEFA, entrambe difese dall’Avv. Mattia Grassani, e l’ECA, difesa dall’Avv. Cesare Gabasio, dapprima dinanzi al Tribunale di Forlì indi seguito davanti alla Corte di Appello di Bologna.
Questa mattina, Uefa, Eca e Federazione sanmarinese hanno visto riconosciute le proprie ragioni. Il Collegio Giudicante, relatore Dott. Pietro Guidotti, infatti, ha posto la parola fine su un contenzioso originatosi quattro anni or sono, ritenendo che l’ACD Virtus San Mauro Mare non fosse legittimata alla ricezione dei benefits richiesti ed ha condannato l’appellante alla refusione delle spese di lite sostenute dagli appellati, liquidate in 9.000,00 ciascuno.