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UFFICIALE: Salernitana-Venezia si gioca, i granata hanno due partite da recuperare
Il comunicato:
Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 19 febbraio 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
N. 69
SERIE A TIM
Gara Soc. SALERNITANA – Soc. VENEZIA del 6 gennaio 2022
Premesse in fatto
- in data 6 gennaio 2022 era in programma, alle ore 18.30, la gara Salernitana-Venezia, valida per la prima giornata di ritorno del campionato Serie A TIM;
- il 3 gennaio 2022 la CAN rendeva noto che per la gara Salernitana-Venezia era stato designato quale Direttore di gara il Sig. Sacchi;
- il 6 gennaio 2022 il Direttore di gara Sig. Sacchi, passato il tempo di attesa di 45 minuti, certificava, sul referto arbitrale, che la gara non si era potuta svolgere a causa della mancata presentazione della Soc. Salernitana;
- il 7 gennaio 2022, alle ore 13.08, la Soc. Venezia inviava una lettera, in relazione alla mancata presentazione della Soc. Salernitana per la gara in programma il 6 gennaio 2022, a tutela dei propri diritti;
- il 7 gennaio 2022, alle ore 15.37, la Soc. Salernitana inviava il preannuncio di reclamo per il riconoscimento della “causa di forza maggiore”;
- come reso noto con il C.U. n. 128 dell’8 gennaio 2022, il Giudice Sportivo considerava la gara Salernitana-Venezia “sub iudice”;
- Il 10 gennaio 2022, alle ore 17.28, il legale della Soc. Salernitana inviava il ricorso, con allegati, per il riconoscimento e la declaratoria della “causa di forza maggiore” ai sensi dell’art. 55 N.O.I.F., in ordine alla mancata presentazione per la disputa dell’incontro di cui trattasi, esponendo i fatti, le interlocuzioni avute con la ASL di Salerno, e dunque concludendo per l’ineludibilità del riconoscimento della causa di forza maggiore per “factum principis”, non senza richiamare precedenti giurisprudenziali, anche di questo Giudice (in particolare caso Lazio-Torino del 2 marzo 2021, di cui al C.U. n. 218 del 12 marzo 2021, pronunzia confermata da Corte Sportiva d’Appello - decisione n. 132/CSA – e dal Collegio di Garanzia CONI, decisione n. 101/2021);
- come reso noto con il C.U. n. 138 del 14 gennaio 2022, il Giudice Sportivo fissava per la data del 21 gennaio 2022 la pronuncia in merito al ricorso della Soc. Salernitana relativo alla gara sopra indicata, invitando le parti a precisare le conclusioni e a depositare documentazione nei termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva (art. 67, commi 6 e 7, CGS);
- il 19 gennaio 2022, alle ore 22.24, la Soc. Venezia inviava la propria memoria, con allegata documentazione, per resistere al ricorso, dando seguito all’invito specifico formulato dal Giudice Sportivo, ed eccependo il comportamento inerte della reclamante nelle 48 ore antecedenti alla gara de qua (da disputarsi peraltro tra le mura amiche e senza l’onere logistico di dover organizzare la trasferta), una volta venuta a conoscenza del provvedimento della ASL, e rilevando altresì la mancata applicazione della circolare del Ministero della salute del 18 giugno 2020, con la conseguente mancata sussistenza dell’invocata causa di forza maggiore;
- il 19 gennaio 2022, alle ore 22.54, la Lega Nazionale Professionisti Serie A inviava da parte sua una propria memoria, con allegata documentazione, ritenendo manifestamente infondate le ragioni della Soc. Salernitana, in difetto di un’ipotesi di forza maggiore in nessun modo superabile e potendo la Salernitana impiegare, in ogni caso, giocatori non destinatari del provvedimento ASL in data 4 gennaio 2022 (la cui efficacia, deve rammentarsi, veniva sospesa, ma solo in data 8 gennaio 2022, con provvedimento monocratico cautelare ex art. 56 c.p.a. del TAR Campania, Sez. III Salerno, n. 3/2022, ritenuta, ad un primo sommario esame proprio della detta sede, l’illegittimità della gravata ordinanza della ASL per violazione dell’art. 2 d.l. n. 229 del 2021 nonché della circolare del Ministero salute 18 giugno 2020, impedendo essa il collocamento del gruppo squadra “in bolla” per lo svolgimento degli allenamenti e delle competizioni e valutati i danni prospettati);
- il 19 gennaio 2022, alle ore 23.28, giungeva, infine, la memoria difensiva, con corredo di documenti, inviata dalla Soc. Salernitana, che, pur lamentando l’impossibilità per ristrettezza del tempo di controdedurre in ordine alle eccezioni di rito e di merito formulate dalla Soc. Venezia e dalla Lega di A, insisteva nondimeno sulla sussistenza della forza maggiore declinata secondo i canoni del factum principis;
- come reso noto con il C.U. n. 147 del 21 gennaio 2022, il Giudice Sportivo, vista la documentazione pervenuta, rinviava per approfondimenti la pronuncia in merito al ricorso della Soc. Salernitana, fissando al 31 gennaio 2022 la data entro la quale avrebbe pubblicato la propria decisione;
- come indicato con il C.U. n. 157 del 31 gennaio 2022, questo Giudice medesimo chiedeva alla Soc. Salernitana d’inviare, entro il termine di sette giorni, tutti gli elementi utili a confermare o meno quali fossero i calciatori effettivamente disponibili per la gara in oggetto, dando facoltà, alle parti resistenti, di controdedurre entro il termine di tre giorni dal ricevimento degli atti;
- il 7 febbraio 2022, alle ore 17.34, il legale della Soc. Salernitana inviava memorie aggiuntive, con allegati, come richiesto dal C.U. n. 157;
- il 10 febbraio 2022, alle ore 9.53, il legale della Soc. Venezia inviava le controdeduzioni alle memorie aggiuntive trasmesse dalla Soc. Salernitana, anche in questo caso allegando documenti;
- il 10 febbraio 2022, alle ore 19.30, la Lega Nazionale Professionisti Serie A trasmetteva, da parte sua, una nota del proprio Head of Competitions and Operations, in ordine agli effetti dell’applicazione delle disposizioni introdotte coi C.U. LNPA n. 126 del 6 gennaio 2022 e n. 141 del 20 gennaio 2022;
Considerato che:
come ampiamente precisato in precedenti occasioni (caso Juventus-Napoli, C.U. Serie A n. 65 del 14 ottobre 2020, caso Lazio-Torino, C.U. Serie A n. 218 del 12 marzo 2021), questo Giudice sportivo è chiamato, con valutazione di merito ad esso spettante in prima istanza (ed in seconda ed ultima istanza alla Corte Sportiva d’Appello) ex art. 55, comma 2, delle N.O.I.F. della FIGC, a verificare la eventuale sussistenza di motivi di forza maggiore in ordine alla mancata presentazione della Soc. Salernitana per la disputa dell’incontro casalingo di campionato 2021/22, 1° turno di ritorno, Salernitana-Venezia, come programmato dalla Lega Serie A per il giorno 6 gennaio 2022, alle ore 18.30, presso lo stadio “Arechi” di Salerno, e dunque in ordine alla possibile non applicazione delle sanzioni della perdita della gara per 0-3 e della penalizzazione di un punto in classifica derivanti dall’art. 53 NOIF;
la ASL di Salerno, con il provvedimento d’interesse in data 4 gennaio 2022 (nella terza e definitiva stesura, rilasciata dopo la correzione di refusi e carenze formali), sospeso dal TAR Campania solo successivamente alla data prevista per la gara, preso atto dei 5 casi di positività tra i tesserati (4 calciatori e un massaggiatore) e acquisito l’elenco dei contatti stretti (tra calciatori, tecnici e collaboratori vari, nel numero complessivo di 25), ritenuta la sussistenza di un focolaio in atto e valutati i rischi connessi all’elevata contagiosità della circolazione del virus al momento, disponeva, oltre l’isolamento fino al 12 gennaio 2022 dei cinque soggetti risultati positivi, la quarantena domiciliare fino al 7 gennaio o al 12 gennaio 2022 (a seconda della tipologia di copertura vaccinale) di tutti i contatti stretti, a cui (e solamente ai quali) veniva espressamente inibita la partecipazione ad eventi sportivi ufficiali;
questo Giudice, rilevando che il provvedimento dell’Autorità sanitaria risultava diverso dal precedente provvedimento del 20 dicembre 2021 (prot. 1145U), interessato dal procedimento per la mancata disputa della gara Udinese-Salernitana, valevole per la medesima stagione sportiva 2021/2022 del Campionato di Serie A (C.U. LNPA n. 140 del 18 gennaio 2022), che recava, a differenza del presente provvedimento, anche l’esplicita sospensione dell’attività della squadra e della partecipazione ad eventi sportivi nel loro complesso, riteneva, a fronte dunque di un provvedimento della ASL che non inibiva di per sé al Gruppo squadra la disputa dell’incontro, di dover preventivamente verificare la concreta possibilità per la Soc. Salernitana di presentarsi per la regolare disputa della gara, acquisendo definitiva conferma che la situazione al momento della comunicazione del provvedimento della ASL era quella che si va a descrivere: 11 calciatori disponibili e non sottoposti a nessuna misura di prevenzione da parte della ASL, non essendo inseriti nell’elenco dei contatti stretti; 9 calciatori positivi al COVID (di cui però solo 4 comunicati nella missiva del 3 gennaio 2022 e dunque oggetto di attenzione da parte della ASL con l’ultimo provvedimento, a fronte di altri 5 casi di positività risalenti al periodo 20-27 dicembre 2021, potenzialmente riarruolabili con tampone negativo ai sensi della Circolare Min. salute del 30 dicembre 2021); 15 calciatori negativi e sottoposti a quarantena in quanto contatti stretti in base a quanto disposto dalla ASL. Quanto sopra senza considerare i calciatori in organico della formazione “Primavera” e tenendo conto anche di quanto disposto dal Consiglio di Lega con il Protocollo di cui al C.U. n. 126 del 6 gennaio 2022;
le parti in causa hanno depositato nei termini memorie e documenti al riguardo. Altri elementi sono stati forniti dalla Lega Serie A, con riferimento agli effetti dell’applicazione sia del C.U. n. 126 del 6 gennaio 2022, sia (in questo caso con valutazione ovviamente a posteriori) del più recente e successivo C.U. n. 141 del 20 gennaio 2022.
* * *
Acquisiti gli elementi richiesti emerge la seguente diversa situazione, relativa al momento in cui il provvedimento dell’Azienda sanitaria, comunque – si ribadisce – a differenza del precedente non interdittivo dell’attività sportiva per l’intero Gruppo squadra, era valido ed efficace siccome non ancora sospeso dal TAR:
- i calciatori effettivamente disponibili, esclusi dunque positivi, quarantenati per provvedimento ASL, impegnati all’estero con le rappresentative nazionali, ma anche infortunati e con contratto risolto erano solo sette (di cui 3 portieri e 4 primavera aggregati alla prima squadra e con numero di maglia) e non undici;
- a questi calciatori potrebbero aggiungersi i calciatori risultati positivi fin da dicembre 2021 e già negativizzati precedentemente alla gara (due: Kalombo e Schiavone), seppur con certificato di idoneità rilasciato successivamente alla gara, nonché i calciatori che, esaurito il periodo di isolamento obbligatorio ai sensi della circolare ministeriale del 30 dicembre 2021, potevano essere sottoposti tempestivamente a tampone e riarruolati in caso di negatività (tre: Guerrieri, Ranieri, Obi);
- quanto alla situazione del calciatore Kechrida, peraltro anch’esso convocato per la Coppa d’Africa ma risultato positivo al controllo del 27 dicembre 2021 ed anche al successivo controllo del 31 dicembre 2021, con certificato di guarigione decorrente solo dal 6 gennaio 2022 e certificato di idoneità all’attività sportiva rilasciato l’8 gennaio 2022 non può esso considerarsi tra gli arruolabili visti i tempi di formalizzazione della sua guarigione.
Non viene raggiunta, dunque, la compagine minima per disputare la gara, anche ove si considerasse già applicabile il C.U. n. 126 (sulla cui inapplicabilità vi è eccezione specifica della reclamante), sopravvenuto il giorno stesso della gara.
Pertanto, l’elemento dell’eventuale imperfetta diligenza della Soc. Salernitana nel disporre per tempo la sottoposizione a valutazione di idoneità dei calciatori già negativizzatisi e/o a tampone dei calciatori positivi che avevano superato il periodo di isolamento obbligatorio ai sensi della Circolare ministeriale del 30 dicembre 2021 si arresta di fronte al dato assorbente dell’appurata impossibilità oggettiva e insuperabile della prestazione sportiva per come si era tradotto in concreto il “factum principis” costituito dal provvedimento della ASL, pur di portata non generale per l’intero Gruppo squadra, provvedimento al quale la società reclamante non ha dato apporto causale alcuno.
P.Q.M.
In scioglimento della riserva di cui al Comunicato n. 128 dell’8 gennaio 2022, delibera di NON applicare alla Soc. U.S. Salernitana 1919 le sanzioni previste dall’art. 53 NOIF per la mancata disputa della gara in oggetto, rimettendo alla Lega Serie A i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa della gara.