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UFFICIALE: respinto il ricorso dell'Udinese, resta il 6-2 per l'Atalanta
Di seguito il testo del dispositivo:
Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 25 gennaio 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
N. 57
SERIE A TIM
Gara Soc. UDINESE – Soc. ATALANTA del 9 gennaio 2022
Premesse in fatto
- In data 9 gennaio 2022 era in programma, alle ore 16.30 la gara Udinese-Atalanta, valida per la seconda giornata di ritorno del campionato Serie A TIM;
- il 7 gennaio 2022 la CAN rendeva noto che per la gara Udinese-Atalanta era stato designato quale Direttore di gara il Sig. Fabbri;
- il 10 gennaio 2022, con C.U. n. 133, veniva omologato il risultato di 2-6 in favore dell’Atalanta, come da referto di gara trasmesso dal Sig. Fabbri;
- il 10 gennaio 2022, alle ore 18.49, l’Udinese inviava il preannuncio di ricorso ex art. 65.1 lett. b) CGS;
- Il 12 gennaio 2022, alle ore 17.47, l’Udinese inviava il ricorso, con allegati, ai sensi dell’art. 65.1 lett. b) CGS, chiedendo il riconoscimento della non regolarità della gara, l’annullamento del risultato conseguito sul campo come omologato e la conseguenziale ripetizione della gara in data da fissarsi;
- come reso noto con il C.U. n. 138 del 14 gennaio 2022, il Giudice Sportivo fissava per la data del 25 gennaio 2022 la pronuncia in merito al ricorso della Soc. Udinese relativo alla gara sopra indicata, invitando le parti a precisare le conclusioni e a depositare documentazione nei termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva (art. 67, commi 6 e 7, CGS);
- in data 21 gennaio 2022, alle ore 18.43, pervenivano memorie, con allegati, prodotte dalla Udinese Calcio S.p.A.;
- in data 22 gennaio 2022, alle ore 22.39, l’Atalanta BC S.p.A. faceva pervenire memorie di controdeduzione, con richiesta di inammissibilità e rigetto, in rito e nel merito, del reclamo proposto, parimenti allegando documentazione sui fatti;
- da ultimo, sempre in data 22 gennaio 2022, alle ore 22.48, faceva pervenire memoria, con documentazione di corredo, anche la Lega Serie A, destinataria anch’essa della comunicazione del Giudice ex art. 67 CGS, per resistere parimenti al ricorso dell’Udinese Calcio;
- la documentazione disponibile può ritenersi sufficiente per assumere le decisioni di stretta pertinenza di questo Giudice Sportivo in ordine alla gara in epigrafe.
Considerato
La Udinese Calcio chiede, in sostanza, l’annullamento dell’esito della gara in epigrafe, come refertato dal direttore di gara e successivamente omologato da questo Giudice, rilevando che vedevasi ingiustamente negata la richiesta di rinvio della disputa dell’incontro pur permanendo, nel caso di specie, “l’asimmetria della preparazione alla gara conseguente alla validità e cogenza del provvedimento dell’Autorità sanitaria territoriale” e dunque una conclamata e inaccettabile situazione di “non superabile squilibrio nel potenziale tecnico delle squadre contendenti, tale da non permettere di ritenere conforme alle regole il complessivo svolgimento della gara ed il risultato maturato sul campo”.
Il tutto, dunque, “in spregio ai più scolastici, solari ed invero associativi princìpi di buona fede e regolarità competitiva, nonché di lealtà, correttezza e probità, visto che l’Udinese onorava comunque l’impegno scendendo in campo, ma in condizioni atletiche, psico-fisiche e tattiche “mortificanti”, con metà rosa assente per COVID (rilevante anche con nuovo Protocollo…), subendo conseguentemente l’umiliante sconfitta per 2-6”. Situazione di fatto, ed esito avverso, che potevano essere serenamente evitati, col solo rispettare le condizioni di parità nella competizione (rectius nello svolgimento della gara), e dunque concedendo il rinvio invocato, negato alla richiedente ma concesso ad altri sodalizi investiti dai medesimi problemi di decimazione della rosa causa COVID-19.
Il risultato del campo, e la conseguente omologazione, sarebbero dunque illegittimi per violazione dell’art. 48, comma 3, delle N.O.I.F. federali, in base al quale “in tutte le gare dell’attività ufficiale è fatto obbligo alle società di schierare in campo le proprie squadre nella migliore formazione consentita dalla loro situazione tecnica”, non avendo potuto la società reclamante ottemperare a tale obbligo per causa a sé non imputabile, e più in generale per violazione dei principi generali di ragionevolezza ed uguaglianza, sanciti dalla Costituzione (art. 3), atteso che la regolarità nello svolgimento delle competizioni costituisce espressione del generalissimo principio di uguaglianza e l’obbligo di garanzia della par condicio tra i competitori, e quindi della regolarità della competizione sportiva, ha necessariamente natura pubblicistica e costituisce la “stella polare”, il fine istituzionale al quale tutte le attività poste in essere dalle Istituzioni sportive devono tendere.
La decisione di imporre la disputa della gara senza acconsentire ad alcun rinvio (anche breve, nella misura di qualche giorno, che avrebbe evitato lo svolgimento di “una gara falsata a priori, come invece è avvenuto”), ha comportato la violazione dei richiamati princìpi generali, determinando una oggettiva menomazione della capacità professionale degli atleti, dal punto di vista non solo fisico (carenza di allenamento), ma anche psicologico (timore di infortuni), con ripercussioni dunque anche sul principio altrettanto fondamentale di tutela della salute (art. 32 Cost.).
A fronte pertanto dell’impedimento formale ed assoluto dell’Autorità sanitaria (isolamento domiciliare per il gruppo-squadra), già riconosciuto dalla giurisprudenza sportiva come caso di “forza maggiore”, preclusivo della possibilità di presentarsi alla gara e dunque esimente valida ai sensi dell’art. 55 delle N.O.I.F., viene chiesto, in definitiva, a questo Giudice di disapplicare, in quanto manifestamente illegittime, le Regole introdotte di urgenza dalla Lega di Serie A in data 6 gennaio 2022 (C.U. n. 126, poi sostituite dalla nuova regolamentazione di cui al C.U. LNP n. 141), nella parte in cui imponevano alle Società di partecipare comunque alle competizioni organizzate dalla medesima Lega – qualora uno o più calciatori dello stesso club fossero risultati positivi al virus Sars-COVID-2 – nel caso in cui i club in questione avessero almeno 13 calciatori (di cui almeno un portiere) tra quelli iscritti nelle rose di prima squadra o della formazione Primavera nati entro il 31 dicembre 2003 risultati negativi ai test entro i termini fissati.
Provvedimento consiliare, invero, che la stessa reclamante dà notizia di aver impugnato dinanzi ai giudici federali del Tribunale federale nazionale di primo grado (Sezione disciplinare).
La condotta di scendere in campo in alcun modo, insiste la reclamante con memoria, poteva ritenersi acquiescenza ai fini giuridico-legali (art. 329 c.p.c.).
L’Atalanta Bergamasca Calcio, costituitasi in giudizio, ha controdedotto in ordine alle lagnanze dedotte dalla società friulana, eccependo preliminarmente l’inammissibilità e/o improcedibilità in rito del gravame proposto, e comunque riaffermando recisamente nel merito la regolarità della gara disputatasi, conformemente anche alle Regole vigenti del Giuoco del Calcio (in particolare Regola n. 3).
Anche la Lega Nazionale Professionisti di Serie A è intervenuta in giudizio, con apposita memoria di costituzione, riepilogando l’evolversi della situazione in fatto (comprese le pronunzie giurisdizionali, ed in particolare il decreto cautelare monocratico n. 1 in data 8 gennaio 2022 del Presidente del TAR Friuli V.G., il quale, accogliendo le istanze della Lega - inerte l’odierna reclamante - sospendeva il provvedimento in data 5 gennaio 2022 del Dipartimento prevenzione dell’Azienda sanitaria Friuli Centrale nella parte in cui disponeva comunque il divieto di esercitare sport di squadra di contatto dal 5 al 9 gennaio 2022 anche per tutti i soggetti sottoposti a autosorveglianza impedendo dunque l’attività “in bolla”) e del quadro regolatorio, chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza dei motivi dedotti, non senza eccepire anch’essa, in punto di rito, profili di inammissibilità del gravame, con riguardo – in particolare – alla non reclamabilità dei provvedimenti associativi sulla formazione dei calendari, nonché sulla data e sull’ora di inizio della gara, ex art. 29 Statuto-Regolamento Lega e alla non impugnabilità nella presente sede delle Regole dettate con C.U. n. 126 del 6 gennaio 2022.
L’infondatezza dei motivi dedotti col ricorso in trattazione, che, avuto riguardo agli stretti margini di valutazione consentiti a questo Giudice Sportivo sulla questione sottoposta, non può essere favorevolmente definito nel merito, consente di prescindere dalle eccezioni di inammissibilità del gravame sollevate dalle parti resistenti, anche se le censure dedotte “cautelativamente” avverso le Regole introdotte dal Consiglio di Lega con il C.U. n. 126, impugnate comunque dalla ricorrente dinanzi alla giustizia federale (T.F.N.) conformemente all’art. 9.10 dello Statuto Regolamento di Lega, non potrebbero comunque essere oggetto di disamina da parte di questo stesso Giudice, a cui peraltro nessuna norma dell’ordinamento statale, ma neanche dell’ordinamento sportivo, attribuisce il potere di disapplicare per presunti profili di illegittimità le regole dell’ordinamento sportivo medesimo.
Né spetta a questo Organo di giustizia sportiva sindacare la correttezza dei provvedimenti organizzativi rilasciati (o eventualmente negati) dall’Ente associativo, con riguardo in particolare alla mancata concessione del rinvio della gara (sul quale, a differenza degli altri casi consimili, poteva escludersi fin da subito l’accordo della controparte sportiva, impegnata a breve in altro incontro ufficiale).
Ciò premesso, deve dirsi che la gara in questione, omologata da questo Giudice, risulta essersi disputata, per quanto dal medesimo sindacabile, secondo i canoni della più completa regolarità, avuto riguardo anche alle prescrizioni minime delle Regole fondamentali del Giuoco del Calcio (in particolare la Regola 3) sul numero dei calciatori e la composizione delle squadre. La gara è stata poi regolarmente portata a termine, come da referto arbitrale del Direttore di gara designato.
Né invero possono trovare ingresso, in senso inficiante della regolarità medesima della gara, considerazioni sul presunto squilibrio tecnico che sarebbe derivato dalla mancata preparazione o dalle assenze causa COVID (assenze che hanno afflitto di certo non solo la squadra reclamante).
L’art. 48 delle N.O.I.F., invocato parimenti dalla reclamante, nella parte in cui recita, al comma 3, che “in tutte le gare dell’attività ufficiale è fatto obbligo alle società di schierare in campo le proprie squadre nella migliore formazione consentita dalla loro situazione tecnica”, è chiaramente norma rivolta a garantire la regolarità e la sportività delle competizioni, in disparte la posizione e gli interessi di classifica, e all’uopo introduce un chiaro “obbligo” di schierare la migliore formazione possibile sempre e comunque, che non può però tradursi, come invece vorrebbe la ricorrente, in un presunto “diritto” a schierare la migliore formazione possibile, che nella specie sarebbe stato leso dalla “imposizione” a giocare. Interpretazione che porterebbe alle conseguenze paradossali di poter contestare ogni gara disputata, anche a fronte di una sola assenza nella compagine di riferimento.
P.Q.M.
Respinge il ricorso della Soc. Udinese Calcio e conferma il risultato dell’incontro in epigrafe come omologato con C.U. n. 133 del 10 gennaio 2022.
Il Giudice Sportivo: dott. Gerardo Mastrandrea