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    UFFICIALE: Cuadrado, ricorso respinto. No anche dalla Corte Federale

    UFFICIALE: Cuadrado, ricorso respinto. No anche dalla Corte Federale

    17.30 La Corte di Giustizia della Figc ha respinto il ricorso d'urgenza della Fiorentina contro la squalifica di una giornata di Juan Guillermo Cuadrado. E' confermata quindi l'assenza del colombiano nel match di domani contro il Milan.

     

    14.45 Il Giudice Sportivo ha giudicato inammissibile il ricorso della Fiorentina, attraverso l'utilizzo della prova tv, contro la squalifica di Cuadrado. Per l'esterno viola, un turno di stop: salterà la sfida di domani con il Milan

    Dopo che il giudice sportivo ha respinto, la società viola ha deciso di presentare un altro ricorso, stavolta alla Corte di Giustizia Federale che si riunirà oggi a Roma alle 15.

    Di seguito il dispositivo del Giudice Sportivo

    "Il Giudice sportivo, premesso che:

    al 46° del secondo tempo, l’Arbitro sanzionava il calciatore viola Cuadrado Bello Juan Guillermo, dopo un contrasto di giuoco con un calciatore avversario verificatosi all’interno dell’area di rigore partenopea, con un’ammonizione per “simulazione”;

    il calciatore, già ammonito nel corso della gara, veniva conseguentemente espulso;

    a mezzo fax ritualmente pervenuto alle ore 11 del giorno 31 ottobre 2013, l’A.D. della soc. Fiorentina richiedeva ex art. 35, n. 1.3 CGS l’esame di immagini televisive, contestualmente trasmesse a mezzo mail, al fine di dimostrare che il calciatore non si era in alcun modo reso responsabile della simulazione erroneamente ravvisata dall’Arbitro e ad escludere pertanto la consequenziale sanzione disciplinare;

    osserva

    la vigente normativa (art. 35, n. 1.3 CGS) consente alla società interessata (e/o calciatore) di richiedere al Giudice sportivo, in perfetto parallelismo con analoga facoltà spettante al Procuratore federale, l’esame di immagini televisive (o di filmati) al fine di dimostrare che l’interessato “non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernente l’uso di espressione blasfema, sanzionato dall’Arbitro”, con la precisazione (ibidem, nn. 1 e 2) che non ogni simulazione costituisce una “condotta gravemente antisportiva”, ma soltanto quella da cui scaturisce l’assegnazione di un calcio di rigore ovvero che determina l’espulsione “diretta” del calciatore avversario.

    L’evidente tassatività di tale elencazione esclude che il Giudice sportivo possa estendere in via analogica l’utilizzabilità della “prova televisiva” ad una fattispecie, quale quella in esame, carente dei presupposti normativi in quanto concretatasi in una “semplice” ammonizione, da cui è derivato il provvedimento di espulsione non quale conseguenza “diretta”, ma per effetto di una precedente analoga sanzione.

    In tal senso questo Ufficio ha già deliberato con C.U. n. 60 del 26 settembre 2006 (calciatore Franco Brienza), mentre il provvedimento adottato con C.U. n. 53 del 21 settembre 2006 (calciatori Luca Toni e Massimo Paci), richiamato dalla soc. Fiorentina, deve ritenersi non conferente in quanto aveva per oggetto una segnalata simulazione da cui era conseguita un’espulsione “diretta” per “condotta violenta”.
    Ma la società richiedente invita “a non fermarsi dinanzi al mero dato letterale della norma” estendendo, in nome di un principio generale di equità, l’ammissibilità della “prova televisiva” all’ipotesi di una simulazione erroneamente ritenuta dall’Arbitro che, al contrario, avrebbe dovuto assegnare un calcio di rigore a favore della squadra del calciatore ammonito e quindi espulso “non” direttamente.
    Invito che non può essere accolto in quanto, in tal modo, il Giudice non solo si sostituirebbe al Legislatore, ma travalicherebbe anche i limiti della fondamentale insindacabilità dei provvedimenti tecnici adottati dall’Arbitro sul terreno di giuoco, dando per scontata, nell’ipotesi in esame, l’assegnazione di un calcio di rigore, con una valutazione di competenza esclusiva del Direttore di gara.
    P.Q.M

    delibera di dichiarare inammissibile la richiesta formulata dalla soc. Fiorentina ex art. 35, n. 1 punto 3) CGS".


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