Conte tornerà in panchina il 9 dicembre e non vede l'ora. Oggi sono state depositate le motivazioni della sentenza del Tnas, che ha ridotto da 10 a 4 mesi la squalifica per il tecnico della Juve. Sul "caso Mastronunzio" (un testimone chiave per quanto riguarda la gara Albinoleffe-Siena), viene accolta la linea difensiva portata avanti dall'avvocato Giulia Bongiorno: "Argomenti logici portati dal ricorrente - si legge nella motivazione - e le prove documentali offerte dal medesimo nel corso di questo procedimento (la documentazione medica prodotta dal Ricorrente) portano a concludere che il Mastronunzio non era stato messo fuori rosa per essersi rifiutato di partecipare alla commissione dell’illecito, ma perché infortunato in quel lasso temporale".
CAROBBIO - Capitolo
Carobbio.
La sua testimonianza viene ritenuta contradditoria in alcune parti, anche se si ritiene superfluo ascoltarlo di nuovo: "Quanto poi a Carobbio, il Collegio valuta superfluo ascoltare nuovamente un soggetto già inteso due volte dalla Procura federale e una volta dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cremona. Peraltro, la richiesta di audizione è stata formulata dalla FIGC e singolarmente non dal ricorrente, (...)
il Collegio, pur prendendo atto di alcune contraddizioni in cui è incorso il teste nelle diverse deposizioni, non ritiene che le dichiarazioni rese da quest’ultimo siano il frutto di un accanimento perpetrato da questi a danno del Conte. Depongono in tal senso non solo la sostanziale convergenza delle diverse deposizioni, ma anche la difficoltà di accedere all’argomento per cui ragioni contingenti e di ordine psicologico (quale la vicenda della nascita del figlio di Carobbio e il pagamento dell’ostetrica) possano essere la ragione determinante di una falsa deposizione, resa non tanto davanti agli organi federali, quanto davanti alla Procura della Repubblica del Tribunale di Cremona".
STELLINI - "Quanto infine a Stellini questi ha “confessato” il fatto a lui attribuito e l’unico accertamento possibile avrebbe potuto riguardare esclusivamente l’avvenuta comunicazione o meno a Conte dell’accaduto. Tuttavia, per quanto appresso, tale accertamento si rivela anch’esso del tutto superfluo".
OMESSA DENUNCIA - Poi c'è un fatto semplicemente temporale, che secondo le motivazioni del Tnas prova la colpevolezza di Conte sull'omessa denuncia : "Come ammesso dalla stessa difesa di Conte, quest’ultimo avrebbe avuto conoscenza dell’illecito accaduto in data 08 marzo 2012. La confessione di Stellini è datata 29 luglio 2012. Ne discende che il sig. Conte, anche a voler seguire la tesi sostenuta dalla difesa del medesimo, avrebbe omesso di denunciare, ai sensi dell’art.7, comma 7, il fatto illecito una volta venutone a conoscenza, cioè, quanto meno, a far data dal giorno 08 marzo 2012".