Getty Images
Serie C, il giudice sportivo dopo il primo turno playoff: una giornata a Braglia e Loliva, multa per 4 club
SOCIETA'
AMMENDA € 700,00
CROTONE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, sul terreno di gioco, durante la gara, un petardo di media potenza e tre bottigliette d’acqua semipiene, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 500,00
PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, all’interno del recinto di gioco, durante la gara, tre petardi di elevata potenza, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 150,00
AUDACE CERIGNOLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, un accendino nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 150,00
PRO VERCELLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere danneggiato due seggiolini posti all’interno del Settore loro riservato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BRAGLIA PIERO (GUBBIO) per aver protestato in modo aggressivo nei confronti dell'Assistente Arbitrale n.1 a seguito della segnatura di una rete avversaria.
CALCIATORI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
LOLIVA ANDREA (TARANTO) in quanto, dopo il termine della gara, durante il rientro verso gli spogliatoi teneva un comportamento provocatorio verso un calciatore avversario spingendolo e provocando così un clima di forte tensione, senza ulteriori conseguenze (r. IV Ufficiale, r. proc. fed.)