Serie B: |Un turno ad Antonio Caracciolo
Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dei recuperi della sesta giornata ritorno sostenitori della Società Ascoli e Cesena hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti della Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
b) CALCIATORICALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CARACCIOLO Antonio (Brescia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario.