Serie B: le decisioni del Giudice Sportivo
CALCIATORI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
SCAGLIA Luigi Alberto (Latina): per avere, al 35° del primo tempo, rivolto un'espressione irriguardosa agli Ufficiali di gara.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ADEJO Daniel (Vicenza): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
NDOJ Emanuele (Brescia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
PULZETTI Nico (Spezia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
COSMI Serse (Trapani): per avere, al 44° del secondo tempo, proferito un'espressione blasfema; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale
AMMENDE A SOCIETA'
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. FROSINONE per avere suoi sostenitori, al 20° del primo tempo, per circa dieci minuti, indirizzato un fascio di luce-laser sul Direttore di gara; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza. Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. ASCOLI PICCHIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso numerosi fumogeni nel proprio settore numerosi; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 let. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 750,00 : alla Soc. LATINA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio del secondo tempo di circa tre minuti.
Ammenda di € 750,00 : alla Soc. NOVARA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio del secondo tempo di circa tre minuti.
Gara Soc. CESENA – Soc. SALERNITANA
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva (fax delle ore 12.35 del 20 settembre 2016) segnalazione ex art. 35, 1.3, CGS circa la condotta tenuta al 32° del primo tempo dal calciatore Schiavi Raffaele (Soc. Salernitana) nei confronti del calciatore Garritano Luca (Soc. Cesena);
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale;
osserva:
nelle circostanze segnalate, il calciatore amaranto proteggeva a braccia larghe l’uscita del pallone dalla linea di porta dall’arrivo del calciatore bianco-nero. A seguito del contrasto il calciatore cesenate cadeva a terra. Interpellato l’Arbitro, su richiesta di questo Ufficio, lo stesso dichiarava (con mail delle ore 15.54 del 20 settembre 2016) “In merito all'episodio al 32' del primo tempo comunico quanto segue: durante lo scontro tra Garritano Luca (n7 Cesena) e Schiavi Raffaele (n6 Salernitana) io sto controllando l'azione e guardo i due calciatori inseguire il pallone. Nella dinamica dell'azione vedo Schiavi allargare il braccio destro per proteggere la fuoriuscita del pallone e venire a contatto involontariamente con la faccia di Garritano e ritenevo tale intervento non falloso”. Pertanto il comportamento di Garritano è stato “visto” dall’Arbitro, che si trovava in una posizione ottimale (come attestato dalle immagini televisive), e giudicato con una valutazione insindacabile nel merito da questo Giudice.
P.Q.M.
delibera di dichiarare inammissibile la richiesta formulata dalla Procuratore federale di cui alla premessa, essendo carente ogni condizione di ammissibilità.
Gara Soc. ASCOLI – Soc. VICENZA
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35 1.3) CGS (mail delle ore 10.17 odierne) circa la condotta tenuta al 20° del secondo tempo dal calciatore Gatto Leonardo Davide (Soc. Ascoli); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale;
osserva:
le immagini televisive documentano che, nella circostanza segnalata, il calciatore vicentino Adejo e il calciatore bianco-nero si contendevano il pallone, quest’ultimo entrando in area di rigore cadeva a terra e l’Arbitro decretava un calcio di rigore.
Ritiene questo Giudice che le immagini televisive acquisite consentano di esprimere un giudizio certo, nell’esclusione di ogni ragionevole dubbio, indipendentemente dalla decisione arbitrale, che l’eventuale condotta antisportiva del calciatore Gatto non sussiste in quanto appare evidente il contatto tra i due calciatori. P.Q.M.
delibera di non adottare alcun provvedimento sanzionatorio nei confronti del calciatore Gatto Leonardo Davide (Soc. Ascoli) con riferimento all’ipotizzato comportamento gravemente antisportivo (art. 35 comma 1.3 punto 4 CGS) segnalato dal Procuratore federale.
a) SOCIETA'
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quinta giornata andata sostenitori delle Società Cesena, Salernitana e Trapani hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.