Serie B:| Il Giudice Sportivo
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE
CECCARELLI Luca (Cesena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Seconda sanzione); per avere, al 21° del secondo tempo, rivolto all'Arbitro espressioni irriguardose.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CALIL Caetano (Crotone): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
LAZZARI Flavio (Novara): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
LUDI Carlalberto (Novara): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
MAZZONI Luca (Livorno): per avere commesso un intervento falloso su un avversario inpossesso di una chiara occasione da rete.
PORCARI Filippo (Spezia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
SURRACO LAME Juan Ignacio (Modena): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
TONUCCI Denis (Cesena): per avere commesso un intervento falloso su un avversario inpossesso di una chiara occasione da rete.
BARILLA' Antonino (Reggina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
BIRAGHI Cristiano (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
IORIO Angelo (Grosseto): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
PAGHERA Fabrizio (Virtus Lanciano): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
RIZZO Giuseppe (Reggina): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).
SCALISE Manuel (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
Ammende o società
Ammenda di € 6.000,00 : alla Soc. PRO VERCELLI per avere suoi sostenitori, al 27° del secondo tempo, intonato cori costituenti espressioni di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore avversario; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. PADOVA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due petardi e tre fumogeni nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. JUVE STABIA per avere omesso di impedire l'ingresso e la permanenza nel recinto di giuoco di persone non autorizzate.