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Serie B, gli squalificati: 5 turni a Terlizzi, 3 a Caputo e Cosenza
IL COMUNICATO - 1) SERIE B Gare del 6-7 settembre 2014 - Seconda giornata andata. In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di
gara:
a) SOCIETA'
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della seconda giornata andata sostenitori delle Società Bari, Bologna e Spezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12
comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore
materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, al 39° del secondo tempo,
indirizzato ripetutamente un fascio di luce laser verso il volto dell'Arbitro.
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. PESCARA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
fatto esplodere nel proprio settore un petardo ed acceso alcuni fumogeni e bengala; sanzione
attenuata ex art. 13, comma 1 lett. b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con
le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza. Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. LATINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
acceso nel proprio settore alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. b) ed e)
CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di
vigilanza.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. PERUGIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
acceso nel proprio settore alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. b) ed e)
CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. TERNANA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
acceso nel proprio settore due bengala; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. b) ed e) CGS,
per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di
vigilanza.
Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. TRAPANI a titolo di responsabilità oggettiva, per aver
ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa cinque minuti.
Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. VICENZA a titolo di responsabilità oggettiva, per aver ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa cinque minuti.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER CINQUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
TERLIZZI Christian (Trapani): per avere, al 12° del secondo tempo, con il pallone non a
distanza di giuoco, colpito con una manata al volto un calciatore della squadra avversaria; per
avere, alla notifica del provvedimento di espulsione, rivolto all'Arbitro espressioni ingiuriose
assumendo nel contempo un atteggiamento intimidatorio
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
CAPUTO Francesco (Bari): per avere, al 9° del secondo tempo, colpito volontariamente con una gomitata al volto un calciatore della squadra avversaria; infrazione rilevata dal Quarto
Ufficiale.
COSENZA Francesco (Pro Vercelli): per avere, al 29° del primo tempo, a giuoco fermo, colpito
con un pugno allo stomaco un calciatore della squadra avversaria; infrazione rilevata dal Quarto
Ufficiale.
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
ZAPPINO Massimo (Frosinone): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco; per
avere, alla notifica del provvedimento di espulsione, assunto un atteggiamento irrispettoso nei
confronti dell'Arbitro.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA BLANCHARD Leonardo (Frosinone): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario.
DEFENDI Marino (Bari): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario.
SAURO Gaston (Catania): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di
un avversario.