Serie B:| Giudice Sportivo
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE
PEDERZOLI Alex (Ascoli): per avere, al 21° del secondo tempo, quale componente della pan-china in quanto calciatore sostituito, rivolto all'Arbitro locuzioni ingiuriose.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA
ALFAGEME Luis Maria (Grosseto): doppia ammonizione per comportamento non regolamen-tare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
ANTONIO Juan Ignacio (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avver-sario; già diffidato (Quarta sanzione).
COSENZA Francesco (Reggina): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Ottava sanzione).
GASTALDELLO Daniele (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avver-sario; già diffidato (Ottava sanzione).
NWANKWO Obiora (Gubbio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
PERTICONE Romano (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
REA Angelo (Nocerina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffida-to (Quarta sanzione).
STOIAN Adrian Marius (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA E AMMENDA DI € 2.000,00
SALVIONI Valter Alessandro (Albinoleffe): per avere, al 39° del primo tempo contestato pla-tealmente una decisione arbitrale e, all'atto della notifica del provvedimento di allontanamento, rivolto al Quarto Ufficiale espressioni ingiuriose ed addebiti di prevaricazione.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA
IACHINI Giuseppe (Sampdoria): per avere, al 31° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, recidivo reiterato; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
AMMENDE A SOCIETA'
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. CROTONE per avere suoi sostenitori, al 24° e al 26° del se-condo tempo, rivolto ad un'Assistente cori ingiuriosi; infrazione rilevata dal medesimo Ufficiale di gara.
Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, al 40° del secondo tempo, esploso nel recinto di giuoco un petardo; entità della sanzione attenuata ex art. 14 – co. 5, in rela-zione all’art. 13 – co. 1 – lett. a) e b) e co. 2, CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. TORINO a titolo di responsabilità oggettiva per aver ingiu-stificatamente ritardato l'inizio della gara di circa quattro minuti; recidiva.
Ammenda di € 40.000,00 con diffida : alla Soc. VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, e più specificatamente al 1° del primo tempo e 30° del secondo tempo, intonato cori costituenti espressione di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore della squadra av-versaria; recidiva reiterata e specifica; entità della sanzione attenuata ex art. 13 – co. 1 – lett. a) ed b, e co. 2, CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preven-tivi e di vigilanza.