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    Serie A: le decisioni del Giudice Sportivo

    Serie A: le decisioni del Giudice Sportivo

    Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 36esima giornata di Serie A

    CALCIATORI ESPULSI

    SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA


    MURILLO CERON Jeison Fabian (Internazionale): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.


    CALCIATORI NON ESPULSI

    SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00

    BALDE DIAO Keita (Lazio): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quinta sanzione).

    SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

    DA SILVA DALBELO Felipe Dias (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

    DE CARVALHO VIANA LIMA Anderson Hernan (Juventus): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

    GENTILETTI Santiago Juan (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

    GORI Mirko (Frosinone): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Decima sanzione).

    KRSTICIC Nenad (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

    LICHTSTEINER Stephan (Juventus): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

    MANDZUKIC Mario (Juventus): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

    POGBA Paul Labile (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

    TOMOVIC Nenad (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).


    AMMENDE A SOCIETA' 

    Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, intonato cori insultanti per motivi d'origine territoriale (art. 12, n. 6 CGS); sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

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