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    Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo

    Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo

    Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo dopo l'undicesima giornata di Serie A.

    CALCIATORI SQUALIFICATI

    SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

    STURARO Stefano (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione); per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

    SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
    BONERA Daniele (Milan): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

    MEDEL SOTO Gary Alexis (Internazionale): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.

    MEGGIORINI Riccardo (Chievo Verona): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quarta sanzione).

    CONTI Daniele (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

    FRELLO FILHO Jorge Luiz (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

    KONE Gkergki Panagiotis (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

    TOTTI Francesco (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).


    AMMENDE A SOCIETA' 

    Ammenda di € 30.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori; 1) al 22° del primo tempo ed al 12° del secondo tempo, intonato cori insultanti per motivi di origine territoriale e, al 21° del primo tempo ed al 3° del secondo tempo, esibito degli striscioni di analogo tenore; 2) fatto esplodere nel proprio settore, nel corso della gara, alcuni petardi ed acceso un bengala; per avere inoltre un componente della panchina aggiuntiva, nel corso del primo tempo, fatto uso ripetutamente di un'apparecchiatura rice-trasmittente; con recidiva specifica reiterata; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

    Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara ed 37° del primo tempo, intonato cori insultanti per motivi di origine territoriale; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

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