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Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo
CALCIATORI SQUALIFICATI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
STURARO Stefano (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione); per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BONERA Daniele (Milan): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
MEDEL SOTO Gary Alexis (Internazionale): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.
MEGGIORINI Riccardo (Chievo Verona): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quarta sanzione).
CONTI Daniele (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
FRELLO FILHO Jorge Luiz (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
KONE Gkergki Panagiotis (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
TOTTI Francesco (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
AMMENDE A SOCIETA'
Ammenda di € 30.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori; 1) al 22° del primo tempo ed al 12° del secondo tempo, intonato cori insultanti per motivi di origine territoriale e, al 21° del primo tempo ed al 3° del secondo tempo, esibito degli striscioni di analogo tenore; 2) fatto esplodere nel proprio settore, nel corso della gara, alcuni petardi ed acceso un bengala; per avere inoltre un componente della panchina aggiuntiva, nel corso del primo tempo, fatto uso ripetutamente di un'apparecchiatura rice-trasmittente; con recidiva specifica reiterata; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara ed 37° del primo tempo, intonato cori insultanti per motivi di origine territoriale; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.