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Serie A: le decisioni del Giudice Sportivo
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA
BOAKYE YIADOM Richmond (Atalanta): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara
(Terza sanzione); per avere, al 50° del secondo tempo, all'atto del provvedimento di
ammonizione, rivolto all'Arbitro un'espressione ingiuriosa.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PADOIN Simone (Juventus): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in
campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
ACQUAH Afriyie (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione).
CAPELLI Daniele (Cesena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione).
LULIC Senad (Lazio): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta
sanzione).
ZAZA Simone (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione).
AMMENDE A SOCIETA'
Ammenda di € 30.000,00 : alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori: 1) nel corso della gara, lanciato numerosi bengala nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria edacceso nel proprio settore numerosi petardi e fumogeni; 2) nel corso del primo tempo, lanciato indirezione del portiere avversario un pallone con scritte ingiuriose nei confronti della squadra avversaria e numerosi coni di carta appuntiti, che si conficcavano nel terreno di giuoco; 3) tra il 25° ed il 36° del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser sul portiere della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e divigilanza.
Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
lanciato numerosi bengala ed un petardo nel settore occupato dai sostenitori della squadra
avversaria, un petardo sul terreno di giuoco ed acceso numerosi fumogeni e petardi nel proprio
settore; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, peravere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
indirizzato reiteratamente un fascio di luce-laser verso l'allenatore e calciatori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS,per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di
vigilanza.