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    Serie A: le decisioni del Giudice Sportivo

    Serie A: le decisioni del Giudice Sportivo

    Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo in seguito alla 12esima giornata di Serie A. 

    SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA
    BOAKYE YIADOM Richmond (Atalanta): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara
    (Terza sanzione); per avere, al 50° del secondo tempo, all'atto del provvedimento di
    ammonizione, rivolto all'Arbitro un'espressione ingiuriosa. 

    SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
    PADOIN Simone (Juventus): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in
    campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. 

    ACQUAH Afriyie (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
    diffidato (Quarta sanzione).

    CAPELLI Daniele (Cesena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
    diffidato (Quarta sanzione).

    LULIC Senad (Lazio): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta
    sanzione).

    ZAZA Simone (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
    diffidato (Quarta sanzione). 

    AMMENDE A SOCIETA' 
    Ammenda di € 30.000,00 : alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori: 1) nel corso della
    gara, lanciato numerosi bengala nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria edacceso nel proprio settore numerosi petardi e fumogeni; 2) nel corso del primo tempo, lanciato indirezione del portiere avversario un pallone con scritte ingiuriose nei confronti della squadra avversaria e numerosi coni di carta appuntiti, che si conficcavano nel terreno di giuoco; 3) tra il 25° ed il 36° del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser sul portiere della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e divigilanza.

    Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
    lanciato numerosi bengala ed un petardo nel settore occupato dai sostenitori della squadra
    avversaria, un petardo sul terreno di giuoco ed acceso numerosi fumogeni e petardi nel proprio
    settore; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, peravere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

    Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
    indirizzato reiteratamente un fascio di luce-laser verso l'allenatore e calciatori della squadra
    avversaria; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS,per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di
    vigilanza. 

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