Serie A: le decisioni del Giudice Sportivo
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
DE VRIJ Stefan (Lazio): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.
AMMENDE A SOCIETA'
Ammenda di € 20.000,00 : alla Soc. UDINESE per avere suoi sostenitori, al 10° del secondo tempo, rivolto alla tifoseria avversaria un coro insultante, espressivo di discriminazione territoriale; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, al 18° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria e per avere inoltre, al 35° del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser verso un calciatore della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, acceso alcuni fumogeni e fatto esplodere un petardo nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso del gara, acceso alcuni fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. CHIEVO VERONA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa 3 minuti.