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Serie A: le decisioni del Giudice Sportivo
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CASSANI Mattia (Sampdoria): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CESAR Bostjan (Chievo Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
PASCIUTI Lorenzo (Carpi): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.
RADU Stefanel Daniel (Lazio): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
EVRA Patrice (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
GLIK Kamil (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
GORI Mirko (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
LULIC Senad (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
VIVES Giuseppe (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
AMMENDE A SOCIETA'
Ammenda di € 30.000,00 : alla Soc. FROSINONE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, indirizzato ad un Assistente cori e grida insultanti e per avere, nel corso del secondo tempo, indirizzato numerosi sputi allo stesso Ufficiale di gara, che veniva reiteratamente colpito alla schiena ed al capo; con recidiva specifica (cfr CU 99 del 9 dicembre 2015); sanzione attenuata ex art. 14 in relazione all'art. 13
comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.Ammenda di € 30.000,00 : alla Soc. SAMPDORIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, indirizzato reiteratamente ai sostenitori della squadra avversaria cori insultanti espressivi di discriminazione per origine territoriale; per avere inoltre, al termine della gara, lanciato in direzione dell'Arbitro, all'uscita dal recinto di giuoco, due bottiglie piene in plastica; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza. Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. TORINO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa tre minuti.
Gara soc. FROSINONE – soc. ATALANTA
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35 1.3) CGS (mail delle ore 12.19 del 25 gennaio 2016) in merito al comportamento tenuto al 27° minuto del secondo tempo dal calciatore Danilo Soddimo (Soc. Frosinone) nei confronti del calciatore Jasmin Kurtic (Soc. Atalanta);
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva:le immagini televisive documentano che, nella circostanza segnalata, il calciatore frusinate, nel corso di un vivace contrasto di giuoco “ spalla contro spalla”, con l’evidente intento di ostacolare l’avanzare del calciatore bergamasco protendeva verso il basso il braccio destro, avvinghiando l’addome dell’antagonista. La sua mano si posizionava sulla zona pubica del calcatore atalantino, che sia accasciava dolorante al suolo, mentre l’azione proseguiva con il pallone in possesso di altro calciatore nero-azzurro, senza alcun intervento da parte dell’Arbitro.
Su richiesta di questo ufficio, il Direttore di gara dichiarava (mail delle ore 14.21 del 25 gennaio 2016): “A seguito della vostra richiesta telefonica dichiaro quanto segue:al 27° circa del secondo tempo c'è stato un contrasto di gioco tra i calciatori Soddimo e Kurtic. L'azione è velocemente proseguita nella metà campo del Frosinone ed io ho seguito lo sviluppo del gioco in quanto un calciatore dell'Atalanta si è impossessato del pallone. Non ho potuto pertanto controllare i due calciatori precedentemente indicati in quanto lontani dal mio campo visivo”.Ritiene questo Giudice che le immagini televisive disponibili, in mancanza di una essenziale “ripresa frontale”, non consentono di esprime un sicuro giudizio, nell’esclusione di ogni ragionevole dubbio, sull’intenzionalità e sull’intensità della compressione esercitata sul “basso ventre” del calciatore atalantino, non potendosi escludere che gli effetti dolorosi siano stati la conseguenza di un gesto compiuto per finalità agonistiche, non connotato da quella intenzionalità lesiva che costituisce l’essenza della “condotta violenta”.
E in dubio pro reo.
P.Q.M.
delibera di non dottare alcun provvedimento sanzionatorio in merito alla segnalazione del Procuratore federale circa la condotta del calciatore
Danilo Soddimo (Soc. Frosinone).